Legge di bilancio 2019

Legge di bilancio 2019, gli ecoincentivi per auto (e colonnine)

Dopo le polemiche in fase di discussione sugli incentivi auto e sulle ecotasse (leggi qui), gli aggiustamenti fatti hanno portato ad approvare la Legge di Bilancio 2019 e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (vedi qui l’intero provvedimento) che comporta un  bonus fino a 6mila euro per l’acquisto di auto elettriche e ibride e nel contempo un malus ecologico per le auto più inquinanti. O, per meglio dire, per quelel che emettono più Co2 che, come sappaimo, è un clima alterante e non un indice di inquinamento, che viene misurato invece con le polveri sottili (il PM10 per intenderci) o l’ossido di azoto (NOX). Quindi, ribadiamo, che la Legge di bilancio 2019 non va a colpire il gasolio, come purtroppo la continua Guerra al diesel sembra andare contro questo tipo di carburante. Ma andiamo a vedere comma per comma quelli interessati alla vendita di auto nuove. E quindi anche alle flotte.

Legge di bilancio 2019, gli ecoincentivi per le auto. Tutti i commi interessati

Nella Legge di bilancio 2019 tanti i commi interessanti per il mondo automotive con contributi tra i 1.500 e i 6.000 euro per il triennio 2019, 2020 e 2021. La Legge di bilancio 2019 prevede inoltre l’accesso gratuito per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida nelle zone a traffico limitato.

Comma 1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-70 2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-70 1.500

Comma 1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Comma 1033. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.

Comma 1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Comma 1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

Comma 1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Comma 1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Comma 1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Comma 1057. A coloro che, nell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

Comma 1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Comma 1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Comma 1060. Il contributo di cui al comma 1057 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Comma 1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Comma 1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista di cui al comma 1058.

Tutte le auto ecoincentivate nella Legge di Bilancio 2019

  • BMW i3;
  • Citroen C-Zero;
  • Citroen E-Mehari;
  • Hyundai Ioniq;
  • Hyundai Nuova Kona Electric;
  • Kia Soul EV;
  • Mitsubishi i-MiEV;
  • Nissan Leaf;
  • Nissan Evalia e-NV200.
  • Peugeot iON;
  • Peugeot Partner Tepee 5 Porte;
  • Renault Zoe;
  • Smart EQ for-two;
  • Smart EQ for-four;
  • Tesla Model 3;
  • Volkswagen eGolf
  • Volkswagen eUp!.

Legge di bilancio 2019, gli ecoincentivi per l’installazione delle colonnine elettriche

Oltre che sui veicoli, la Legge di bilancio 2019 prevede una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, pari al 50% delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro e ripartita in dieci quote annuali di pari importo, attraverso un apposito Fondo nato presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ecco i commi interessati nella legge di Bilancio 2019:

Comma 1039. Dopo l’articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile ».

Comma 1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039.

Comma 1041. Per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Legge di bilancio 2019, dopo gli eecoincentivi, ecco l’ecotassa

La Legge di bilancio 2019 prevede al contempo una ecotassa parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, un’auto con emissioni di CO2 superiore a 160 CO2 g/km. Imposta che non si applica ai veicoli per uso speciale: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale. Con un comma che tratta anche di auto da collezione. Vediamoli.

Comma 1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta (euro)
161-175 1.100
176-200 1.600
201-250 2.000
Superiore a 250 2.500

Comma 1043. L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

Comma 1044. L’imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

Comma 1045. L’imposta di cui al comma 1042 è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

Comma 1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell’imposta di cui al comma 1042, è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

Comma 1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 1048. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L’onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 ».

Comma 1049. All’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

Comma 1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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