Ritardo durante un viaggio di lavoro? I vettori devono risarcire l’azienda

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che i vettori aerei sono tenute a risarcire le aziende degli eventuali danni subiti dai propri business traveller in caso di ritardo. In particolare, la terza sezione dell’organismo comunitario ha dato ragione a un’azienda lituana i cui dipendenti, a causa del posticipato arrivo del loro aereo, avevano perso la coincidenza ed erano arrivati a destinazione il giorno successivo, obbligando l’azienda stessa a spese aggiuntive.

Nella sua motivazione, la corte ha spiegato che quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – e approvata dall’Unione Europea – in riferimento al risarcimento dei singoli passeggeri in caso di ritardo di un volo deve essere estesa anche nei confronti del datore di lavoro, “per il danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto di trasporto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro”.

L’azienda che aveva intentato causa (poi vinta), nel 2011 aveva acquistato dei biglietti aerei per consentire a due suoi agenti di effettuare il tragitto tra Vilnius (Lituania) e Baku (Azerbaigian), via Riga (Lettonia) e Mosca (Russia), ai fini di una missione professionale. I 2 business traveller hanno lasciato Vilnius il 16 gennaio 2011 alle ore 9:55 e sarebbero dovuti arrivare a Baku lo stesso giorno alle ore 22:40. Era ugualmente previsto che i voli di collegamento tra Vilnius, Riga e Mosca sarebbero stati effettuati dalla Air Baltic.

Ma il collegamento tra Riga e Mosca ha fatto ritardo, impedendo di prendere la coincidenza sulla tratta per Baku. Per questo motivo la Air Baltic li ha trasferiti su un altro volo che ha lasciato Mosca ed è pervenuto a Baku la mattina successiva al giorno previsto. E dato che il ritardo di più di 14 ore con cui gli interessati sono pervenuti alla loro destinazione finale ha fatto sì che la loro azienda abbia dovuto pagare loro, in conformità alla legge lituana, delle indennità giornaliere e dei contributi sociali supplementari, per un importo totale di circa 338 euro.

Alla richiesta iniziale dell’azienda, la compagnia ha dato esito negativo. Ma prima i tribunali lituani in 3 gradi di giudizio e poi la corte di Giustizie della UE avevano dato ragione all’azienda. “L’articolo 19 della Convenzione di Montreal afferma che il vettore aereo è, in linea di principio, tenuto ad un obbligo generale di risarcire ogni danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Se tale articolo descrive il danno risarcibile in caso di ritardo in base al suo fatto generatore, esso non precisa per contro affatto la persona alla quale tale danno può essere stato causato” ha reso noto l’organismo.

  Condividi:

Lascia un commento

*