L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso chilometrico riaddebitato al cliente o committente, se calcolato in modo forfettario sulla base delle tabelle ACI senza un dettaglio analitico delle spese sostenute, deve essere considerato reddito e quindi entra nella base imponibile del professionista o lavoratore che lo riceve. In sostanza, questo tipo di rimborso non è più esente da tassazione, come invece si poteva pensare in passato.
Cosa significa rimborso chilometrico “riaddebitato”
Il rimborso chilometrico è il rimborso che un professionista o dipendente percepisce per l’uso del proprio veicolo privato durante attività di lavoro. Quando questo rimborso viene “riaddebitato” al committente o cliente, significa che il professionista recupera da chi lo ha incaricato questa somma per spese di viaggio. Secondo l’Agenzia, se tale riaddebito non è supportato da una documentazione dettagliata che giustifica le singole spese, ma è calcolato solo in base ai chilometri percorsi e a una tariffa fissa tratta dalle tabelle ACI, va incluso come reddito imponibile.
Analiticità del rimborso e tassazione
L’Agenzia specifica che il rimborso chilometrico è escluso dalla base imponibile e dalla tassazione solo se il riaddebito è “analitico”, cioè documento e dettagliato. Se invece è calcolato forfettariamente (ad esempio con la semplice moltiplicazione dei km percorsi per una tariffa tabellare ACI) senza documentare le spese specifiche, esso concorre a formare il reddito imponibile e comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% da parte del cliente sul totale fatturato (compenso più rimborso chilometrico).
Le tabelle ACI 2025
Le tabelle ACI per il 2025, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a fine 2024 e dettagliate precisamente, scaricabili in PDF o EXCEL su Missionline.it come ogni anno, indicano i costi chilometrici di esercizio per i diversi tipi di veicoli.
Queste tabelle sono utilizzate per determinare sia i rimborsi chilometrici che il fringe benefit per l’uso promiscuo dell’auto aziendale. Il valore del rimborso calcolato secondo queste tabelle, se riaddebitato senza analiticità, è ora considerato reddito imponibile.
Implicazioni pratiche per professionisti e clienti
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Il rimborso chilometrico riaddebitato forfettariamente rientra nella base imponibile e subisce tassazione IRPEF;
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Il committente deve applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul totale fatturato, incluso il rimborso chilometrico;
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Il professionista può comunque dedurre i costi effettivi legati all’uso del veicolo (carburante, manutenzione, ecc.) come spese.
Questo aggiornamento invita quindi i professionisti a mantenere una documentazione dettagliata e analitica delle spese veicolari riaddebitate o a considerare i rimborsi forfettari come reddito tassabile, per evitare contestazioni fiscali. Una interpretazione confermata dall’Agenzia Entrate nella risposta all’interpello 270/2025 e da recenti chiarimenti fiscali del 2025.














