Come ampiamente argomentato su Missionline.it e in presenza al MissionForum di quest’anno, la tassazione delle auto aziendali in fringe benefit, per l’Italia, ha vissuto grande subbuglio negli ultimi mesi.
Analizziamo ora il caso della riassegnazione, di un veicolo aziendale, anche perché pone di fronte a più di un’alternativa secondo dettagli della vettura, dell’ordine e del contratto, a livello di data.
Da poco l’agenzia delle Entrate ha infatti dato i chiarimenti sul come interpretare le nuove norme figlie della Legge di Bilancio 2025 e, lato nostro, chiariamo in primis qui che la riassegnazione dell’auto a uso promiscuo non è la proroga (diversa, che estende la concessione del veicolo al medesimo dipendente, mantenendo quindi anche il regime tributario).
Che fiscalità vale per la riassegnazione di auto aziendali
La riassegnazione vede concessa a un altro dipendente, con un nuovo contratto, un veicolo aziendale: la disciplina fiscale che vale è quella vigente al momento della riassegnazione.
Se il veicolo, o auto, aveva già un contratto in essere al 31 dicembre 2024, si continua ad applicare la “vecchia” disciplina 2024 (aliquota crescente con le emissioni dichiarate) se la concessione in uso promiscuo è avvenuta entro il 30 giugno di quest’anno, 2025.
Se invece la riassegnazione avviene da 1 luglio 2025, si deve applicare la tassazione secondo il cosiddetto «valore normale» con conseguenti oneri di calcolo per il fleet manager abituato negli anni recenti all’uso rapido delle Tabelle ACI con valore inserito in colonna.
Qualora invece, terzo e ultimo caso, la riassegnazione di un veicolo recente, immatricolato da 1 gennaio 2025, decorrere da quest’anno (non conta il giorno o mese), si applica il regime fiscale 2025, cosiddetto “nuovo” e basato su aliquote in funzione delle motorizzazioni (con pesante abbattimento degli oneri solo per Bev e in parte Phev).