fringe-benefit valore normale

Tassazione fringe benefit a valore normale 2025 per le auto aziendali

Gli ultimi chiarimenti della Agenzia Entrate su come si tassano i veicoli aziendali a uso promiscuo: auto e moto in fringe benefit a volte detassati al 90% altre a “valore normale”

E’ arriva solo ai primi giorni di luglio 2025 il tanto atteso chiarimento della Agenzia delle Entrate per capire come opera la nuova tassazione di veicoli, auto o moto, in uso promiscuo ai dipendenti, dopo la tanto discussa Legge di Bilancio 2025 e l’uscita delle nuove Tabelle ACI in vigore per quest’anno.

Essere sintetici non è facile, visti i molti casi ora previsti. Tutto dipende dalle date e dai contratti, aprendo a diverse tassazioni che rendono il lavoro non facile ai fleet manager, oltre che, in certe circostante, il veicolo stesso meno conveniente ora rispetto al passato per un dipendente a cui spetta l’auto aziendale. Ecco una sintesi per punti:

  • La nuova tassazione 2025, nota e criticata per favorire nettamente Bev e Phev, penalizzando le amate termiche o ibride senza spina, si applica solo se ci sono tre condizioni: ordine, immatricolazione e assegnazione al dipendente che avvengano a partire da quest’anno. Tutte quindi datate da 1/1/25 in poi.

 

  • La precedente tassazione di auto aziendale in fringe benefit, in vigore da anni secondo aliquote dipendenti dalle emissioni dichiarate in vari scaglioni, graduali (nota ora come “tassazione 2024”) resta valida per veicoli immatricolati da 1 luglio 2020 a 31 dicembre 2024, qualora assegnati o riassegnati entro i primi sei mesi di quest’anno (ovvero entro 30 giugno 2025).

 

  • Se però la riassegnazione avviene attualmente, da 1 luglio 2025 in poi, si deve calcolare il fringe benefit a cosiddetto “valore normale”. Questa ultima casistica desta un po’ di scalpore ad alcuni ed è valevole anche per veicoli immatricolati quest’anno, o meglio da 1 gennaio 2025, qualora l’ordine sia stato fatto in precedenza, ovvero entro 31 dicembre 2024 ma l’assegnazione tardiva, solo da 1 luglio 2025 in poi: anche in questo caso si applica il “valore normale”.

 

  • Resta poi una casistica di variabilità, dove si può scegliere tra vecchia (2024) e nuova (2025) tassazione veicolo in fringe benefit, qualora sia l’immatricolazione sia l’assegnazione rientrino nel primo semestre 2025, ma l’ordine fatto entro 31 dicembre 2024: la tassazione 2025 può essere usata se più favorevole, altrimenti si può usare ancora la 2024.

Quando e come si deve usare il Valore Normale

Ricordiamo che mentre i veicoli in fringe rientranti nei criteri 2025 e 2024 sono insindacabilmente e facilmente “calcolabili” secondo aliquota derivante da motorizzazione o emissioni, su libretto del veicolo stesso e relativi importi delle Tabelle ACI in vigore, il criterio generale del valore normale, secondo art. 51, comma 3, primo periodo, del Tuir, è altra cosa.

In sostanza si prevede che la tassazione riguardi esclusivamente l’utilizzo privato. È necessario un diverso conteggio, che vada a scorporare le due quote (uso per attività lavorativa o privato), secondo criteri “oggettivi e documentabili”.

Ad esempio, si può considerare il canone noleggio o leasing pagato dal datore di lavoro, al netto di una indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.

Per ogni dettaglio e rilettura di quanto espresso a luglio nei chiarimenti da parte dell’Agenzia, è possibile leggere direttamente la circolare scaricabile qui in formato .pdf.

Aggiornamento e conferma da Agenzia Entrate

Una nuova risposta ad un interpello di fine luglio, poco prima del periodo di agosto 2025 (195/25, scaricabile in .pdf a questo link) ha confermato ancora, quanto alcuni non volevano accettare e chiedono di correggere, nel mondo delle flotte auto e veicoli aziendali: ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In Sintesi, Auto aziendali con fringe benefit a valore normale

Da 1 luglio 2025, cambia l’approccio nel calcolo del fringe benefit per auto aziendali immatricolate entro il 2024 ma assegnate o riassegnate dopo questa data.

Si adotta il criterio analitico del “valore normale” previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Il fringe benefit, in questi casi, non potrà più essere calcolato con percentuali fisse, sarà necessario quantificare la quota d’uso privato del veicolo, scorporandola dall’utilizzo a fini aziendali.

Il calcolo parte da un “valore normale lordo” che, in mancanza di tariffe standardizzate, può essere assimilato al canone di leasing o noleggio pagato dall’azienda. Da questo importo andrà poi sottratta la parte relativa all’uso lavorativo, per determinare il valore tassabile.

Un esempio pratico

Durante Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha suggerito una possibile formula operativa:

Valore normale lordo – (tariffa ACI × km aziendali percorsi)

Ma questa soluzione ha dei limiti. In particolare, per figure come i commerciali, che percorrono molti chilometri per lavoro, il valore risultante potrebbe essere addirittura negativo o irrisorio, pur in presenza di un utilizzo privato non nullo.

Per questo, nei casi in cui la percorrenza aziendale superi quella privata, una formula alternativa equilibrata è la seguente:

Fringe benefit = (km personali / km totali) × valore normale lordo

Attenzione alla documentazione delle auto aziendali

Uno degli aspetti più critici è la tracciabilità delle percorrenze. Per dimostrare l’effettivo uso aziendale del veicolo, l’impresa dovrebbe tenere un registro dettagliato dei chilometri percorsi per lavoro (anche all’interno del Comune), in modo da evitare contestazioni fiscali. In mancanza di una registrazione documentata, infatti, il rischio è che il Fisco consideri l’intero importo come fringe benefit, tassandolo interamente.

Cosa fare se l’auto è di proprietà dell’azienda

Se il veicolo è acquistato direttamente dall’impresa (non in leasing o noleggio), il valore normale lordo può essere determinato richiedendo preventivi alle società di leasing o noleggio per modelli simili. Questi importi rappresentano un riferimento utile per calcolare il valore di mercato del benefit.

L’impatto dei fringe benefit sulla busta paga

Oltre all’aspetto fiscale, il nuovo metodo di calcolo può incidere sensibilmente sulla retribuzione netta del dipendente. Il fringe benefit viene infatti tassato e può influenzare contributi previdenziali e oneri aziendali. Questo significa che le imprese dovranno valutare con attenzione le politiche di assegnazione, prevedendo meccanismi correttivi o alternative per evitare squilibri tra lavoratori.

Lascia un commento

*