Dal 2025, la disciplina dei rimborsi chilometrici ai professionisti cambia radicalmente, per via della riforma dell’art. 54 TUIR (D.Lgs. 192/2024), con introduzione di distinzioni tra rimborsi analitici e forfettari.
Queste novità, mirano a rendere fiscalmente neutri i rimborsi tracciabili, ma con limiti specifici per i cosiddetti chilometrici ACI, dedotti dalle note Tabelle che ogni anno sono divulgate e scaricabili, su queste pagine.
Di seguito l’elenco puntuale delle principali modifiche, a cui professionisti e relativi commercialisti devono dare risalto per essere in regola fiscalmente.
Principali Novità fiscali 2025, sui rimborsi chilometrici
Rimborsi analitici esclusi dal reddito
I rimborsi per spese di viaggio (inclusi i chilometrici per taxi/NCC) sostenute in via analitica e addebitate al committente non concorrono più al reddito di lavoro autonomo del professionista (art. 54 co. 2 TUIR).
Simmetria deducibilità
Tali rimborsi non sono deducibili dal professionista, né dal committente, se non riscossi entro un anno (con limite di 2.500 euro, inclusi compensi).
I chilometrici ACI restano imponibili
L’Agenzia delle Entrate (con interpello 270/2025) esclude i rimborsi ACI dall’analiticità richiesta, trattandoli come compenso imponibile IRPEF, soggetto a IVA e ritenuta.
I rimborsi chilometrici percepiti da un professionista, anche se legati a chilometri effettivamente percorsi, non rientrano fra le “spese addebitate analiticamente” e quindi assumono natura di reddito professionale.
In pratica, per evitare abusi, si prevede che solo gli indennizzi analitici, debitamente dimostrati, possano beneficiare dell’esclusione dal reddito.
Altre regole sui rimborsi
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Obbligo tracciabilità: i rimborsi sono deducibili solo con pagamenti tracciabili (es. bonifico, carte); esteso ai chilometrici relativi a taxi/NCC, incerto per ACI standard.
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Fatturazione separata: vige obbligo di distinguere in fattura compenso (IVA, ritenuta) da rimborsi analitici (solo IVA, se applicabile).
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Impatto sui forfettari: i rimborsi contano per limite di 85.000 euro, ma chiarimenti sono attesi dalla Agenzia Entrate, sulla esclusione degli analitici.
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Adempimenti documentali: serve la conservazione dei km percorsi, con targa e ordini servizio; poi le policy aziendali aggiornate, per compliance.













