Pedaggi e parcheggi, pagati per trasferte di lavoro, sono esenti dal reddito anche se si usano i contanti. I rimborsi chilometrici, calcolati magari leggendo per conoscenza i valori base sulle Tabelle ACI 2026, divulgate e spiegate da Missionline.it, non sono tassabili per spostamenti che avvengono nel comune della sede di lavoro.
Queste regole, molto interessanti non solo per commercialisti ma soprattutto per lavoratori, valgono per i pagamenti del 2025, non per spese del 2024, come chiarito da Assonime nella circolare 26 del 3 dicembre 2025.
Regole sulla tracciabilità delle spese in trasferta
Dal 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC sono esenti solo se pagati con metodi tracciabili (carte, app, assegni) e sostenuti in Italia, grazie alla Legge di Bilancio 2025 e Dl 84/2025. Non serve tracciabilità per treni, aerei, autobus, traghetti, pedaggi autostradali/urbani o parcheggi, purché documentati.
Trasferte nel comune di lavoro
Per missioni all’interno del comune della sede, il Dlgs 192/2024 amplia le esenzioni a spese di viaggio e trasporto documentate, inclusi pedaggi urbani e rimborsi chilometrici. Assonime auspica che anche l’imposta di soggiorno, spesso pagata in contanti, sia esclusa dall’obbligo di tracciabilità.
Spese minori e semplificazioni
Le spese extra (non vitto/alloggio/viaggio) sono esenti fino a 15,49 euro al giorno in Italia (25,82 euro all’estero), senza tracciabilità se coerenti con la trasferta. Assonime propone di provare la tracciabilità con annotazione su fattura o ricevuta, senza estratti conto per tutelare la privacy.
Quando il contante basta per l’esenzione
Come detto a inizio articolo, le novità sono per il parcheggio, con giustificativi per il veicolo e la sosta, ed il pedaggio, documentato: l’esenzione è ammessa anche per pagamenti in contanti. Il pagamento tracciabile, per le spese di viaggio, è richiesto per taxi e Ncc.













