Una notizia gradita, per chi deve gestire un ritardo aereo con tanto di ricorso al giudice e poi indennizzo a rimborso, si alleggeriscono gli oneri fiscali o tasse che dir si voglia: le spese di registro.
Una sentenza recente del 2025, infatti, stabilisce che i biglietti o i contratti viaggio enunciati in una sentenza, che condanna al risarcimento per ritardi, non vanno tassati se si è comunque raggiunta la destinazione.
In pratica non si applica l’imposta di registro sui biglietti indicati nella pronuncia di indennizzo. Come avvenuto per il caso della recente sentenza lombarda, dove il giudice di pace aveva disposto il pagamento di indennizzo per ritardi e l’Agenzia Entrate aveva assoggettato a imposta di registro i titoli di viaggio richiamati in sentenza.
Dopo un ricorso, la Cgt Lombardia ha però chiarito che «il potere di sottoporre a registrazione contratti enunciati in atti giudiziari e soggetti a registrazione in caso di uso, è limitato alle sole prestazioni che siano ancora da eseguire». Tradotto, quando le cosiddette “prestazioni dei contratti di trasporto aereo” sono già state eseguite, pur con ritardo, null’altro è dovuto fiscalmente.