e-bike aziendale

E-bike aziendale gratuita ai dipendenti: le regole fiscali

Pedalare per andare al lavoro, senza pagare un centesimo di tasse sull’e-bike ricevuta dall’azienda. E’ quanto emerge dall’interpello n. 41 del 16 febbraio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha tracciato il quadro fiscale sulla concessione di biciclette elettriche nell’ambito dei piani di welfare aziendale.

Il caso al centro dell’interpello e-bike in welfare

La società istante intendeva introdurre un piano di welfare aziendale basato sulla concessione ai dipendenti a tempo indeterminato di biciclette a pedalata assistita, acquisite mediante un contratto quadro di leasing con un operatore specializzato. Le e-bike presentano le caratteristiche tecniche previste dall’art. 50 del Codice della strada: motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima di 0,25 kW, assistenza fino a 25 km/h e funzionamento subordinato alla pedalata. Il costo della bici “base” sarebbe stato sostenuto interamente dal datore di lavoro, lasciando a carico del dipendente solo l’eventuale eccedenza per modelli più costosi.

Un caso che ha richiesto un’analisi su tre livelli: trattamento IVA, deducibilità dei costi per l’impresa e tassazione IRPEF in capo al lavoratore.

Differenza tra e-bike e auto aziendale

L’Agenzia delle Entrate conferma la natura delle e-bike come “velocipedi” e non come “veicoli a motore”. Questa qualificazione esclude l’applicazione delle limitazioni forfettarie tipiche delle auto aziendali, ma introduce distinzioni fondamentali in base alla destinazione d’uso.

In pratica: se un’azienda acquista e-bike per uso strettamente aziendale (consegne, spostamenti interni), valgono le regole ordinarie con piena detraibilità IVA. Se invece le bici rientrano in un piano di welfare per i dipendenti, il regime è completamente diverso.

Quando la e-bike in benefit è esente IRPEF

L’Agenzia delle Entrate riconosce che la mobilità sostenibile può rientrare nel welfare aziendale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR. Il benefit e-bike è esente da imposte sui redditi se rispetta le seguenti condizioni: è offerto alla generalità o a categorie di dipendenti (non a singoli individui), viene erogato in natura con finalità di utilità sociale, e il dipendente non può personalizzare il servizio. In più è necessario l’utilizzo minimo del 30% nel tragitto casa-lavoro.

Non si può personalizzare la e-bike aziendale

Il punto più delicato riguarda la possibilità di scegliere il modello. Per ottenere l’esenzione fiscale, il dipendente deve poter “aderire o meno” all’offerta standard dell’azienda. Se invece il dipendente può scegliere marca, modello o personalizzare le caratteristiche tecniche — pagando l’eccedenza — l’esenzione decade e il valore diventa imponibile come valore normale. L’azienda deve offrire un paniere standardizzato, non un catalogo a scelta libera.

Per l’azienda: costi deducibili, IVA non recuperabile

Dal lato aziendale, il quadro è misto. I costi sono deducibili per la società fino al 5 per mille delle spese per lavoro se l’iniziativa è volontaria, mentre hanno piena rilevanza se previsti da contratto o accordo aziendale.

L’IVA, invece, resta un costo secco. L’Agenzia nega la detraibilità dell’imposta sui canoni di leasing, in quanto la messa a disposizione gratuita delle e-bike rientra tra le prestazioni escluse dal campo IVA dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del DPR 633/1972. L’assenza di un’operazione imponibile a valle fa venire meno il nesso diretto con gli acquisti a monte, precludendo la detrazione anche a titolo di spese generali.

Quanto all’IRAP, se le e-bike sono concesse ai dipendenti come welfare, non saranno deducibili dal valore della produzione, rientrando tra i costi del personale.

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