I recenti chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla concessione di optional ed il rimborso dei costi di ricarica, a dipendenti con auto in uso promiscuo, si basano sul principio per cui il fringe benefit auto è determinato forfettariamente in base alle Tabelle Aci, quindi eventuali optional non contemplati sono tassati a parte, mentre non lo sono i rimborsi delle ricariche, purché entro i limiti convenzionali.
Accessori e optional
In dettaglio, per il primo aspetto si richiama il principio di onnicomprensività del reddito da dipendente, con il fringe benefit auto determinato in modo forfettario sulla base del costo di percorrenza nelle Tabelle Aci. L’azienda può concedere altri beni o servizi relativi al veicolo, ma vanno valutati ulteriormente rispetto all’importo iniziale, in quanto non compresi.
Se il dipendente versa somme per altri benefit legati al veicolo in uso, queste somme non possono essere sottratte dal valore determinato forfettariamente. Può essere detratto dal fringe benefit solo quanto riferibile a voci considerate nella Tariffa Aci.
Il rimborso della ricarica
L’Agenzia Entrate osserva che, ai fini del calcolo del costo di esercizio di Bev e Phev, le Tabelle Aci considerano anche il costo dell’energia elettrica. Di conseguenza, se l’azienda fornisce energia elettrica per la ricarica, questa non genera reddito in quanto già considerata nella tariffa.
Allo stesso modo la concessione di una card per ricarica presso colonnine pubbliche a carico dell’azienda, entro un certo limite, non costituisce fringe benefit tassabile, neanche in caso di uso privato dell’auto.
È l’eventuale rimborso delle spese di energia per ricarica presso l’abitazione del dipendente, imponibile in capo allo stesso: perché costituisce un rimborso monetario.













