Il 19 gennaio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 217 del 29 dicembre 2025, che ratifica il protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 2020. Il protocollo era stato firmato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno dello stesso anno.
Quando si è lavoratori frontalieri
La principale novità riguarda la definizione di “lavoratore frontaliere”: d’ora in poi, questi potrà svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa in telelavoro dal proprio domicilio nello Stato di residenza, senza perdere lo status di frontaliere. Rimane inoltre confermata la possibilità di non rientrare quotidianamente a casa fino a 45 giorni all’anno per motivi professionali.
La misura si applica a tutti i lavoratori frontalieri contemplati dall’Accordo del 2020, inclusi quelli soggetti al regime transitorio previsto dall’articolo 9. Dal punto di vista fiscale, le retribuzioni percepite per le giornate di telelavoro svolte nel Paese di residenza — entro il limite del 25% — vengono considerate come lavoro prestato nell’altro Stato contraente, presso il datore di lavoro.
Quando entra in vigore la nuova regola sui transfrontalieri
Le modifiche hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2024. Il protocollo entrerà formalmente in vigore dopo che entrambi i Paesi si saranno notificati reciprocamente l’avvenuto adempimento delle rispettive procedure legislative interne. In attesa di tale ratifica, una disposizione analoga era già stata introdotta dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207/2024).
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