Nuove regole rimborsi spese 2025

Rimborsi chilometrici negli studi associati: deducibili senza limiti

I membri che usano auto personale per trasferte di lavoro, hanno rimborsi integralmente deducibili

Le ultime ordinanze 2025 della Corte italiana hanno chiarito una questione sui rimborsi chilometrici che danno gli studi professionali associati ai propri membri per l’utilizzo di auto personale, nell’ambito di trasferte lavorative: sono integralmente deducibili senza le limitazioni dell’art. 164 Tuir.

In pratica l’associato usa il proprio veicolo e poi fa i calcoli secondo Tabelle Aci per rimborso chilometrico, identificando modello e percorrenza dell’auto personale quando fa dei viaggi, documentati ovviamente, che avvengono per l’associazione professionale stessa.

Lo studio deduce integralmente questi importi che, per l’associato, sono rimborsi patrimoniali. La Corte ha evidenziato, dopo varie interpretazioni degli anni passati, che la strumentalità del trasporto all’attività, se avviene con mezzo proprio dell’associato, indica che sarà integralmente deducibile in quanto assoggettabile non alla norma speciale, bensì a quella generale.

Solo trasferte fatte nell’interesse dello Studio Associato

Come detto, tali rimborsi chilometrici devono riguardare esclusivamente trasferte fatte nell’interesse dello studio associato, con tanto di giustificazione documentabile (rendendo così errata l’applicazione dell’articolo 164 del Tuir, considerato in passato alternativo).

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