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Nuove regole fiscali hotel: IVA agevolata al 10% su SPA e parcheggi in strutture alberghiere

La Direttiva IVA europea (2006/112/CE), modificata dalla Direttiva 2022/542, stabilisce che ogni Stato membro deve applicare un’aliquota ordinaria non inferiore al 15%, ma può prevedere una o due aliquote ridotte — fino al 5% — su determinate categorie di beni e servizi elencate nell’Allegato III.

I servizi di alloggio e quelli accessori rientrano tra le categorie per cui è ammessa l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di una facoltà discrezionale: spetta a ciascun governo nazionale decidere se e come applicarla nel proprio ordinamento. L’Unione europea non impone il 10% sulle prestazioni alberghiere, ma semplicemente lo consente. Questo significa che le regole concrete cambiano da Paese a Paese, e in Italia la disciplina vigente non è mai stata resa sufficientemente esplicita dal legislatore, lasciando ampio spazio all’interpretazione amministrativa e giurisprudenziale.

La situazione italiana: il principio di accessorietà e le sue ambiguità

L’Italia ha recepito la facoltà europea applicando l’IVA al 10% ai servizi ricettivi alberghieri (Tabella A, Parte III, n. 120 allegata al DPR 633/72). Per i servizi accessori, il riferimento normativo è l’art. 12 del Decreto IVA, secondo cui una prestazione è accessoria — e quindi soggetta alla stessa aliquota ridotta del servizio principale — quando lo completa o integra, è resa dallo stesso soggetto e nei confronti dello stesso cliente. Il problema è che la norma non elenca mai esplicitamente la SPA, il wellness o il parcheggio tra i servizi agevolati. L’Agenzia delle Entrate ha storicamente tenduto ad applicare l’IVA ordinaria al 22% ai servizi wellness, ritenendoli autonomi rispetto all’alloggio. Diversamente, la giurisprudenza tributaria — come la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bolzano n. 37/1/2025 — ha più volte riconosciuto la natura accessoria di queste prestazioni, purché offerte nell’ambito del soggiorno e non commercializzate in modo indipendente verso clienti esterni.

Indicazioni pratiche IVA agevolata per gli alberghi: come si applica a Spa e Parcheggi

Allo stato attuale, per le strutture alberghiere italiane, la regola pratica da seguire è la seguente.

Il parcheggio riservato esclusivamente agli ospiti alloggiati sconta l’IVA al 10%, in quanto considerato accessorio alla prestazione ricettiva principale; se invece il parcheggio è aperto anche a clienti esterni, diventa un’operazione autonoma soggetta al 22%.

Per i servizi SPA e wellness, l’aliquota del 10% è applicabile quando le prestazioni sono riservate agli ospiti durante il loro soggiorno e non hanno una veste commerciale autonoma (es. prenotazione separata aperta al pubblico esterno); in caso contrario, si applica il 22%.

La risposta n. 96/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ogni servizio va valutato singolarmente. In assenza di una norma esplicita, si raccomanda agli operatori di documentare con attenzione le modalità di erogazione dei servizi accessori e, in caso di dubbio, di valutare la presentazione di un interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere certezza sul trattamento IVA applicabile alla propria specifica situazione.

 

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