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Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: quando si applica e quando resta l’esenzione (guida aggiornata 2026)

La disciplina delle ritenute sulle provvigioni delle agenzie di viaggio è cambiata più volte nel corso del 2026. La Legge di Bilancio aveva infatti previsto l’abolizione dello storico esonero dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio. L’entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° marzo, è stata poi rinviata al 1° maggio 2026.

Successivamente, però, il decreto fiscale ha corretto la norma, mantenendo l’esenzione per una parte molto importante dell’attività delle agenzie.

Quando la ritenuta NON si applica

Dal 1° maggio 2026 restano escluse dalla ritenuta le provvigioni (o compensi comunque denominati) percepite dalle agenzie di viaggio per:

  • vendita di biglietti aerei;
  • vendita di biglietti ferroviari;
  • vendita di biglietti marittimi;
  • emissione dei titoli di viaggio;
  • prenotazione dei documenti di trasporto;
  • attività di intermediazione relativa ai documenti di viaggio per il trasporto di persone.

Su questi compensi continua quindi a valere l’esenzione prevista dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973. (Gazzetta Ufficiale)

Quando invece la ritenuta si applica

La ritenuta continua invece ad applicarsi alle altre provvigioni di intermediazione commerciale che non rientrano nell’esclusione introdotta dal decreto fiscale.

In questi casi chi paga la provvigione assume il ruolo di sostituto d’imposta e deve operare la ritenuta secondo il criterio di cassa, cioè nel momento del pagamento.

Quanto si trattiene

L’aliquota IRPEF rimane pari al 23%, ma cambia la base imponibile.

Con dipendenti o collaboratori continuativi

  • ritenuta sul 20% della provvigione;
  • incidenza effettiva: 4,6%.

Senza dipendenti o collaboratori

  • ritenuta sul 50% della provvigione;
  • incidenza effettiva: 11,5%.

Su una provvigione di 1.000 euro la ritenuta sarà quindi pari a:

  • 46 euro nel primo caso;
  • 115 euro nel secondo.

Non rappresenta un costo definitivo ma un anticipo d’imposta recuperabile in dichiarazione dei redditi.

La comunicazione ai committenti

Per poter beneficiare della base imponibile ridotta al 20%, l’agenzia deve comunicare ai propri committenti di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o collaboratori. In assenza della comunicazione, il committente deve applicare la ritenuta sul 50% della provvigione.

A fine anno il sostituto d’imposta rilascia la Certificazione Unica, necessaria per scomputare le ritenute nella dichiarazione dei redditi.

Rimane invariato il regime IVA speciale

Nulla cambia invece per il regime IVA delle agenzie di viaggio disciplinato dall’articolo 74-ter.

L’IVA continua ad essere calcolata sul margine e non sull’intero corrispettivo del pacchetto turistico.

Cosa devono fare le agenzie

Le TMC e le agenzie di viaggio dovrebbero:

  • distinguere le provvigioni escluse dalla ritenuta da quelle che invece vi sono soggette;
  • verificare con il commercialista le tipologie di compensi percepiti;
  • trasmettere la comunicazione ai committenti se intendono beneficiare della base imponibile ridotta;
  • controllare le Certificazioni Uniche ricevute a fine anno.

La vera novità

La modifica introdotta a maggio ha evitato che venissero assoggettate a ritenuta le commissioni relative alla normale attività di biglietteria e di intermediazione dei documenti di trasporto delle agenzie di viaggio. Per questo motivo oggi non è corretto affermare che tutte le provvigioni delle agenzie di viaggio sono soggette a ritenuta: occorre distinguere i compensi che restano esenti da quelli che, invece, rientrano nella nuova disciplina.

 

 

NB. La normativa è ancora in fase di consolidamento. Il consiglio alle Tmc è di verificare quindi eventuali aggiornamenti con il proprio consulente prima della data di entrata in vigore.

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