Problematiche fiscali: auto e fringe benefit

Nel caso di auto assegnata al dipendente in uso promiscuo, come viene calcolata la quota di fringe benfit? E come gli deve essere addebitata?

Il problema delle auto aziendali utilizzate dal dipendente presenta diverse sfaccettature in ordine alla determinazione sia del reddito della società – datore di lavoro (reddito di impresa) che di quello del dipendente (reddito di lavoro dipendente).

Le norme legislative di riferimento sono l’art. 121 bis e l’art. 48 del Tuir (Dpr 917/86 e succ. modifiche e integrazioni).

Riflessi sul reddito di impresa

L’art. 121 bis comma 1 lettera a) punto 2 dispone la deducibilità per l’intero ammontare delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

La Circolare 48/E del 1998 precisa poi che l’auto è posseduta per l’intero periodo di imposta se l’assegnazione al dipendente è di durata non inferiore alla metà più uno dei giorni del periodo di imposta, ossia almeno di 183 giorni (durata periodo di imposta 365).

Invece, nel caso in cui l’autoveicolo sia posseduto per una parte del periodo di imposta (acquisto o vendita nel corso d’anno), l’assegnazione al dipendente deve essere di durata non inferiore alla metà più uno dei giorni di durata del periodo di possesso (giorni di possesso 200, assegnazione almeno di 101 giorni).

La stessa circolare poi chiarisce che il periodo di assegnazione può anche non essere continuativo e può riferirsi a più dipendenti.

Riflessi sul reddito di lavoro dipendente

L’art. 48 comma 4 lettera a) dispone che le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi sia per uso aziendale che extra-aziendale (uso promiscuo), concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale su base annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle che l’Aci ha elaborato entro il 30 novembre dell’anno precedente, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

Considerato che le tariffe Aci sono stabilite su base annua, nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente per un periodo inferiore all’anno, il reddito convenzionale dovrà essere ragguagliato al periodo di assegnazione, sulla base del conteggio dei giorni di assegnazione, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno utilizzato.

In pratica si determina, in via forfetaria, il reddito in natura (il cosiddetto fringe-benefit) prescindendo dalle percorrenze effettive realizzate dal dipendente. In tal modo si facilita sia il dipendente nel controllo degli importi esposti nella busta paga, sia il datore di lavoro per le incombenze relative al trattamento fiscale e contributivo del reddito in natura riconosciuto.

Qualora il veicolo assegnato non sia tra quelli inclusi nella tabella Aci, si dovrà fare riferimento al veicolo che presenta le caratteristiche maggiormente similari.

Quote mensili

Il momento impositivo – ovvero il momento in cui sorgono gli obblighi fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro – è normalmente individuato su base mensile. Ciò significa che il fringe benefit convenzionalmente calcolato va suddiviso in quote mensili e la tassazione comincia a partire dal primo mese di assegnazione del veicolo.

Il riaddebito

In alternativa al tradizionale riconoscimento del fringe benefit in busta paga, che comporta le già esposte incombenze di natura fiscale e contributiva, è data facoltà alle parti di procedere al riaddebito dell’importo convenzionalmente determinato per l’uso promiscuo del veicolo assegnato mediante emissione di fattura. E’ evidente che trattandosi di prestazione di servizi la stessa sconta l’Iva al 20%.

Nel caso in cui il riaddebito mediante fattura non risulti effettuato per l’intero importo, il fringe benefit si concretizzerà per l’importo residuo – secondo la disposizione del 4° comma lettera a) del già citato art. 48, che dispone appunto la tassazione dell’importo convenzionale al netto di quanto trattenuto al dipendente (Iva compresa).

La scelta tra fringe benefit e riaddebito con fattura richiede sia per il datore di lavoro che per il dipendente una valutazione caso per caso, in quanto le due alternative impattano in modo contrapposto sulla sfera economica e su quella finanziaria.

Il ministero delle Finanze non ha stabilito oneri particolari a carico del datore di lavoro per la dimostrazione della concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente; è tuttavia consigliabile documentare l’assegnazione inserendo una clausola nel contratto di lavoro o, più semplicemente, con una scrittura privata tra le parti.

Infine, è utile sottolineare che il trattamento fiscale prescinde dal titolo di possesso del veicolo da parte del datore di lavoro sì che la stessa disciplina è applicabile sia nel caso in cui il veicolo risulti acquistato direttamente, sia nel caso di noleggio, leasing o di contratti di “full service” o “noleggio long time”.

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