Iscrizione registro veicoli esteristeri

Iscrizione registro veicoli esteri secondo il Codice della strada 2022

L’iscrizione al Registro dei veicoli esteri è realtà in base alle modifiche del 2022 al Codice della Strada, apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

Una piccola rivoluzione, che riguarda auto, moto e rimorchi immatricolati all’estero, che dovranno essere iscritti al Reve, il pubblico registro dei veicoli esteri. Importante: la misura riguarda i cittadini stranieri che ottengono la residenza in Italia. E per ottemperare a questo obbligo hanno a disposizione 3 mesi dall’ottenimento della residenza.

La norma dell’iscrizione al registro dei veicoli esteri contiene altre 2 disposizioni fondamentali. Primo: i cittadini stranieri residenti all’estero potranno circolare in Italia con veicoli con targa straniera per la durata massima di un anno.

La seconda riguarda i conducenti residenti in Italia ma non intestatari dei veicoli, come locatari (leasing o noleggio), comodatari o altro. Questi dovranno portare due cose a bordo del veicolo: il documento di circolazione estero e un documento di data certa sottoscritto dall’intestatario del veicolo, dal quale risulti a che titolo e per quanto tempo lo utilizzeranno.

Registro veicoli esteri (REVE) Codice della strada 2022: i dettagli

Andando nel dettaglio, l’iscrizione al Registro dei veicoli esteri si applica alle seguenti persone e veicoli.

Primo: ai cittadini – italiani o stranieri – residenti in Italia, che a vario titolo dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero. Il tutto per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare.

L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (come detto) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo.

Secondo: si applica ai veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante con l’Italia. Oppure di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante. Traduzione: i cosiddetti “frontalieri”.

La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.

[Scopri gli importanti aggiornamenti 2021 al Codice della Strada]

Chi non è obbligato a iscrivere il veicolo al REVE

Il legislatore ha chiarito anche chi non sia tenuto a iscrivere al Reve il proprio veicolo.

Innanzitutto i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia e il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero.

E poi: il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. Nel gruppo sono compresi i familiari conviventi all’estero.

Infine: i conducenti, residenti in Italia da oltre 60 giorni, che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino. Tali veicoli devono essere nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

[Scopri il Documento Unico di Circolazione]

Le registrazioni vanno fatte al PRA o per via telematica

Qui di seguito, sono elencate le operazioni che devono essere fatte al Reve. Sempre da parte dei proprietari di auto registrate all’estero ma che sono residenti in Italia.

– Registrazione del veicolo
– Cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto
– Variazione di residenza o di sede dell’impresa
– Proroga utilizzazione veicolo

Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle modifiche.

Dove si effettuano le registrazioni? A uno sportello presso gli Uffici del PRA (previa prenotazione) oppure allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

A seguito della registrazione dell’istanza presentata, viene rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della Strada.

L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi. Conterrà anche un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.

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