Il 5 agosto 2026 il governo ha approvato una mini riforma del bollo auto che riguarda da vicino chi gestisce parchi veicoli aziendali e contratti di noleggio a lungo termine.
Non si tratta, va detto subito, di un taglio dell’imposta né di una sua abolizione: l’obiettivo dichiarato è uniformare le scadenze e ridurre gli errori nei versamenti tra le diverse Regioni, che restano titolari del tributo e mantengono margini di autonomia su tariffe, riduzioni ed esenzioni. Per i fleet manager, la riforma si inserisce in un percorso già avviato nel 2026 con il diciassettesimo decreto attuativo della delega fiscale, che aveva eliminato il pagamento frazionato del bollo per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio di quest’anno, obbligando al versamento in un’unica soluzione annuale.
La storia del bollo auto in Italia per le flotte
Guardando al passato, il sistema del bollo è sempre stato percepito dalle aziende con flotte numerose come una fonte di complessità amministrativa più che di costo in sé: scadenze diverse da Regione a Regione, rate frazionate da monitorare, rimborsi da richiedere in caso di versamento all’ente sbagliato.
La riforma approvata quest’estate interviene proprio su questi punti. Da un lato conferma che dal 2026 il gettito è destinato esclusivamente alla Regione di residenza del proprietario del veicolo, con controlli digitali più stretti tra dati di circolazione e posizione fiscale; dall’altro introduce, a partire dal 2027, un cambiamento che riguarda in modo diretto il noleggio senza conducente a lungo termine, la formula più diffusa nella gestione delle flotte aziendali.
La novità per il 2027 e il 2028
Dal 1° gennaio 2027 i contratti di noleggio a lungo termine dovranno essere annotati anche al PRA, e il criterio per stabilire quale Regione ha diritto al bollo non sarà più la sede legale della società di noleggio, bensì il luogo in cui si svolge l’attività prevalente del veicolo. È un cambio di impostazione che può avere effetti concreti sulla ripartizione territoriale del tributo per le flotte distribuite su più sedi.
Le novità più strutturali, però, sono rinviate al 1° gennaio 2028. Da quella data le auto di nuova immatricolazione avranno una scadenza personalizzata, legata al mese di immatricolazione anziché a un calendario uniforme, e il bollo dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, con la stessa data che si ripete fissa negli anni seguenti.
Calendario differenziato per il bollo auto
Sempre dal 2028 verrà meno la possibilità di considerare il fermo amministrativo come causa di esenzione: il tributo sarà dovuto comunque, anche per i veicoli fermi. Per una flotta aziendale questo significa che il calendario delle scadenze non sarà più unico e prevedibile come oggi, ma distribuito lungo tutto l’anno in base alle date di immatricolazione dei singoli mezzi, con la necessità di sistemi di monitoraggio puntuali per evitare sanzioni, che crescono progressivamente con il ritardo nel pagamento. Resta invece invariato il superbollo, l’addizionale erariale che si applica ai veicoli di potenza superiore a 185 kW e che continua ad affluire allo Stato e non alle Regioni.
Esempio pratico per il nuovo bollo auto aziendali
Un esempio aiuta a capire la portata pratica del cambiamento. Un’azienda con una flotta di cinquanta veicoli commerciali, oggi gestisce il bollo con scadenze relativamente concentrate e, fino al 2025, poteva contare sul pagamento frazionato per alleggerire l’impatto di cassa. Dal 2028, se quella stessa azienda rinnova progressivamente il parco auto con nuove immatricolazioni, si troverà a gestire fino a dodici scadenze diverse nell’arco dell’anno, una per ogni mese di immatricolazione dei veicoli acquistati o noleggiati in tempi diversi, ciascuna versata in un’unica soluzione. Per chi si affida al noleggio a lungo termine, inoltre, andrà verificato con il fornitore come cambierà, dal 2027, l’imputazione regionale del tributo in base al luogo di utilizzo prevalente dei mezzi, elemento che nei contratti multi-sede può incidere sulla ripartizione dei costi tra le diverse unità operative.
Non cambiano gli importi della tassa automobilistica
Nel complesso, la riforma non modifica gli importi né i criteri di calcolo del bollo, ancora legati a potenza in kW e classe ambientale del veicolo, ma ridisegna i tempi e le modalità di gestione amministrativa. Per le flotte aziendali, la conseguenza pratica è un orizzonte di pianificazione più lungo, che va costruito già da ora: adeguare i sistemi di fleet management alle nuove scadenze personalizzate, tenere sotto controllo l’evoluzione dei criteri di territorialità per il noleggio a lungo termine e monitorare, Regione per Regione, eventuali differenze su riduzioni ed esenzioni che la maggiore autonomia locale potrebbe accentuare nei prossimi anni.
–> Di interesse per tutti, la scelta sul pagamento bollo auto, senza commissioni, dove è possibile











