Esenzione Bollo auto 2027, chi non lo pagherà: requisiti, auto e moto senza tassa automobilistica

Dal 2027 il bollo auto potrebbe non essere più dovuto per milioni di veicoli. L’esenzione riguarda le vetture fino a 80 kW, comprese le ibride. Coinvolti anche moto e scooter: ecco come funziona e quali sono i modelli interessati

Dal 2027 è prevista in Italia un’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto per determinate autovetture e per motocicli e ciclomotori, secondo le condizioni stabilite dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162.

La misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026 e pubblicata il giorno successivo in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge entra formalmente in vigore il 2 ottobre 2026, ma disciplina i versamenti della tassa automobilistica con termine ordinario compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

È importante però non parlare ancora di abolizione definitiva del bollo: allo stato attuale l’esenzione è prevista per il 2027. Il Governo ha dichiarato l’intenzione di rendere la misura strutturale attraverso la prossima legge di Bilancio, ma questo richiederà un ulteriore intervento legislativo. Inoltre, trattandosi di un decreto-legge, il testo resta soggetto al procedimento di conversione parlamentare.

Bollo auto 2027, quali veicoli possono essere esenti

Il requisito centrale è la combinazione tra tipologia del veicolo, alimentazione, potenza e soggetto passivo della tassa.

Per le autovetture, l’esenzione riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, quindi anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW.

Gli 80 kW corrispondono a circa 109 CV. La soglia comprende anche il veicolo da esattamente 80 kW.

La formulazione normativa parla di autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche con altra fonte di propulsione. Per questo è corretto parlare di auto ibride, ma è prudente non costruire una distinzione rigida tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid oltre quanto espressamente previsto dal testo: per le singole configurazioni, soprattutto quelle più particolari, saranno importanti il dato omologato e gli eventuali chiarimenti applicativi.

Le auto esclusivamente elettriche non rientrano in questa specifica nuova esenzione, perché il decreto indica espressamente benzina e gasolio, anche in combinazione con altra propulsione. Ciò non significa però che un’elettrica debba necessariamente pagare il bollo: per queste vetture continuano a rilevare le eventuali esenzioni o riduzioni previste dalla normativa applicabile.

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Come controllare se un’auto rientra nel limite degli 80 kW

Per una verifica pratica, il dato da controllare è la potenza indicata alla voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione, espressa in kW.

Il nome commerciale del modello non è sufficiente: la stessa automobile può essere venduta con motorizzazioni differenti e quindi con un trattamento diverso ai fini della soglia. Questo vale in modo particolare per le ibride, nelle quali la potenza complessiva pubblicizzata dal costruttore può essere diversa dal dato utilizzato ai fini fiscali.

Un solo veicolo agevolato per persona fisica

L’esenzione non può essere utilizzata contemporaneamente su più veicoli. Se una persona fisica possiede più autovetture che rientrano nei requisiti, il beneficio viene riconosciuto a una sola automobile, individuata secondo i criteri stabiliti dal decreto: in primo luogo quella con la potenza più bassa; a parità di potenza, quella per la quale, in assenza dell’agevolazione, sarebbe dovuto l’importo più basso della tassa.

La regola, quindi, non va descritta come “un veicolo per ogni proprietario” in senso generico: il riferimento corretto è una sola agevolazione per persona fisica, purché questa sia soggetto passivo della tassa.

Bollo moto 2027: motocicli e ciclomotori

L’agevolazione riguarda anche motocicli e ciclomotori, ma con condizioni specifiche. Per i motocicli e i ciclomotori il decreto fa riferimento ai mezzi alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione. L’esenzione spetta alla persona fisica che non risulti già soggetto passivo della tassa automobilistica per un’autovettura che rientra nel beneficio degli 80 kW.

Anche per le due ruote l’agevolazione è limitata a un solo veicolo. Per i motocicli viene privilegiato quello di potenza minore; per i ciclomotori è previsto un criterio legato alla data di prima immatricolazione.

Quando si applica l’esenzione

La misura riguarda esclusivamente i versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Per il 2026, quindi, non cambia nulla: le scadenze del bollo restano disciplinate dalle regole attualmente applicabili.

Regioni a statuto speciale

Il testo non va presentato come automaticamente identico in ogni territorio. Il comunicato del Governo precisa che la misura si applica anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo. È quindi più corretto parlare di estensione prevista dal provvedimento ma subordinata a questo passaggio.

Quante persone e quanti veicoli sono interessati

Su questo punto conviene distinguere due dati diversi. Il 17 settembre 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che sono 24.608.867 le persone fisiche in Italia che possiedono almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e che costituiscono quindi la platea potenziale individuata dal MIT. I veicoli entro la soglia sono invece oltre 34,8 milioni.

Parallelamente, nelle comunicazioni diffuse dopo il Consiglio dei ministri è stata indicata una platea di circa 14,5 milioni di veicoli interessati dall’effettivo beneficio, con un onere nell’ordine di 2,3 miliardi di euro. I due numeri non vanno quindi presentati come equivalenti: 24,6 milioni è il numero delle persone potenzialmente interessate secondo il MIT, mentre 14,5 milioni è una stima dei veicoli effettivamente coinvolti dalla misura.

Quali auto possono rientrare

La soglia degli 80 kW interessa soprattutto citycar, utilitarie e alcune vetture compatte. Possono esistere versioni entro il limite, per esempio, per modelli come Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20, Lancia Ypsilon, Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Jeep Avenger 1.2 Turbo da 74 kW.

Questo elenco deve però essere considerato puramente indicativo: la verifica va fatta sulla singola versione e sulla specifica motorizzazione riportata nei documenti del veicolo. Non è corretto affermare che tutte le versioni di un determinato modello siano automaticamente esenti.

Particolare attenzione va prestata alle ibride, per le quali la potenza complessiva dichiarata dal costruttore può non coincidere con il dato rilevante ai fini della tassa.

Flotte aziendali, trattamento diverso dai privati

Per le flotte aziendali il punto fondamentale è il requisito soggettivo. La nuova esenzione è infatti riservata alle persone fisiche che sono soggetti passivi della tassa. Di conseguenza, una vettura della flotta intestata a una società, anche se ha una potenza inferiore o pari a 80 kW, non beneficia automaticamente dell’esenzione prevista dall’articolo 2.

Questo vale sia per le vetture acquistate direttamente dall’impresa sia, in linea generale, per i contratti nei quali il soggetto passivo del bollo è una persona giuridica. Il fatto che il mezzo sia assegnato a un dipendente o che il cliente aziendale paghi il canone di leasing o di noleggio non trasforma da solo la società in una persona fisica beneficiaria dell’agevolazione.

Auto di proprietà dell’azienda

Per un’auto di proprietà della società il caso è relativamente chiaro: se il soggetto passivo della tassa è l’impresa, la nuova esenzione del 2027 non si applica, anche se il veicolo rientra nella soglia degli 80 kW.

Leasing aziendale

Nel leasing è necessario distinguere il piano fiscale da quello contrattuale. Per la tassa automobilistica, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento è l’utilizzatore. La disciplina considera infatti l’utilizzatore a titolo di leasing soggetto passivo della tassa.

Di conseguenza:

leasing intestato a una società: l’esenzione 2027 non spetta, perché il soggetto passivo è una persona giuridica;

leasing intestato a una persona fisica: in linea di principio l’esenzione può spettare se il soggetto è in possesso degli altri requisiti e il veicolo rientra nella soglia.

Questo è uno dei punti che nel testo originario era troppo generico: non basta dire “leasing sì” o “leasing no”; bisogna identificare chi è il soggetto passivo del bollo.

Pagare il bollo auto senza commissioni dove è possibile

Noleggio a lungo termine

Il NLT è ancora più articolato. Dal 2020 l’utilizzatore di un veicolo con contratto di locazione a lungo termine senza conducente è individuato come soggetto passivo della tassa automobilistica, mentre la società di noleggio può assumere una responsabilità solidale in determinate ipotesi di pagamento cumulativo.

Questo significa che un NLT intestato a una persona fisica può, in linea di principio, rientrare nell’esenzione 2027 se il veicolo soddisfa gli altri requisiti.

Per un NLT intestato a una società, invece, il requisito soggettivo della persona fisica non risulta soddisfatto e quindi la nuova esenzione non è applicabile semplicemente perché il veicolo è sotto gli 80 kW. Anche ANIASA, nell’analisi pubblicata il 17 settembre, evidenzia proprio questa distinzione tra soggetti privati e aziende.

NLT e novità da gennaio 2027

Su questo punto il quadro è destinato a cambiare anche sul piano amministrativo. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 stabilisce che, dal 1° gennaio 2027, per i contratti di noleggio a lungo termine interessati dalla nuova disciplina, la soggettività dell’utilizzatore viene collegata al contratto annotato al PRA.

Le nuove disposizioni riguardano i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli stipulati prima del 2027 la cui esecuzione inizi dal 1° gennaio 2027.

Per le flotte questo è un passaggio molto importante: dal 2027 la verifica del soggetto passivo e della corretta attribuzione territoriale della tassa diventa ancora più legata ai dati registrati al PRA.

Rinegoziare il canone di leasing o noleggio

L’esenzione fiscale non crea automaticamente un diritto alla riduzione del canone contrattuale. Leasing e NLT hanno infatti un prezzo composto da molte componenti: valore del veicolo, durata, percorrenza, valore residuo, manutenzione, assicurazione, servizi e fiscalità.

Nel caso di un contratto già in essere, occorre quindi verificare cosa prevede il contratto sul bollo e sugli altri oneri fiscali, chi sostiene materialmente il costo e come viene gestito un eventuale cambiamento normativo.

Per i nuovi contratti, le società di leasing e noleggio potranno naturalmente incorporare il nuovo regime fiscale nelle proprie offerte.

Per i contratti già sottoscritti, invece, non è corretto promettere una diminuzione automatica del canone solo perché il bollo non è più dovuto.

La questione è ancora più delicata nel full service NLT, perché il bollo può essere incluso nel servizio e pagato materialmente dalla società di noleggio pur restando individuato dalla normativa il soggetto passivo del tributo. In questo caso l’eventuale effetto economico sul canone dipenderà dalle clausole contrattuali e dalle modalità di fatturazione e pagamento.

Una novità importante dal 2028: cambiano le scadenze del bollo

Il decreto legislativo n. 147/2026 contiene anche una modifica da non perdere quando si parla dei “prossimi anni”.

A decorrere dal 1° gennaio 2028, per i nuovi veicoli la tassa automobilistica sarà collegata al mese di immatricolazione.

Il periodo d’imposta sarà di dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione; per i pagamenti successivi il termine sarà fissato all’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027, invece, restano in linea generale le scadenze già esistenti, salvo modifiche delle singole Regioni. Questa è quindi una vera novità strutturale sul calendario dei pagamenti, distinta dall’esenzione straordinaria prevista per il 2027.

Superbollo: resta separato dal nuovo beneficio

Il superbollo, cioè l’addizionale erariale sulle autovetture oltre 185 kW, non viene cancellato dalla misura degli 80 kW.

C’è però una novità normativa ulteriore da segnalare: il decreto legislativo n. 147/2026 stabilisce che, dal 1° gennaio 2027, le eventuali esenzioni del bollo riconosciute dalle Regioni non comportano automaticamente l’esenzione dal superbollo. Per quest’ultimo rilevano le sole esenzioni previste dalla normativa statale.

In sintesi per aziende e fleet manager

Per una flotta di proprietà della società, la nuova esenzione 2027 non opera solo perché l’auto è sotto 80 kW.

Per un leasing aziendale, la società utilizzatrice, in quanto persona giuridica, non rientra nella nuova esenzione.

Per un leasing intestato a una persona fisica, invece, il beneficio può essere possibile, se ricorrono gli altri requisiti.

Per un NLT intestato a una persona fisica, l’esenzione può in linea di principio operare perché l’utilizzatore è soggetto passivo della tassa.

Per un NLT intestato a una società, la nuova esenzione non si applica per il solo fatto che l’auto abbia potenza entro 80 kW.

E in nessuno dei casi il risparmio fiscale determina automaticamente, per legge, la riduzione del canone mensile già pattuito.

Per il 2027, quindi, il punto decisivo per flotte, leasing e noleggio non è soltanto “80 kW sì/no”, ma soprattutto “chi è il soggetto passivo della tassa?”. Dal 2027, per il NLT, sarà inoltre determinante la corretta annotazione del contratto al PRA secondo la nuova disciplina.

 

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