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Ecotassa sull’usato auto estero: i tribunali annullano gli accertamenti

Auto usata dall'estero tra il 2019 e il 2021, con lettera dall'Agenzia delle Entrate per pagare l'ecotassa: sempre più tribunali danno ragione ai contribuenti

L’ecotassa — tecnicamente chiamata “ecomalus” — è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ed è rimasta in vigore da marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In pratica si trattava di una tassa aggiuntiva — da 1.100 a 2.500 euro — applicata a chi acquistava e immatricolava in Italia un’auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 grammi per chilometro (soglia poi alzata a 190 g/km dal 2021).

Auto importate e immatricolate: la tassa extra

L’obiettivo dichiarato era scoraggiare l’acquisto di veicoli inquinanti. La norma però colpiva anche chi importava auto usate già immatricolate in altri Paesi: la reimmatricolazione in Italia faceva scattare l’obbligo di pagamento. Molte persone che acquistarono un’auto in Germania, Francia, Olanda o altrove — spesso ignare di questo obbligo — non versarono nulla.

Ora il conto arriva. L’Agenzia delle Entrate ha cominciato a inviare gli accertamenti: quelli per i mancati pagamenti del 2019 sono arrivati a fine 2024, quelli relativi al 2020 arrivano nel 2025, e si prevede che nel 2026 toccherà agli acquisti del 2021.

Gli importi richiesti per ecotassa

L’ecotassa variava da 1.100 euro (fascia 161–175 g/km di CO₂) fino a 2.500 euro per le auto più inquinanti (oltre 250 g/km nel ciclo NEDC, o oltre 290 g/km nel ciclo WLTP in vigore dal 2021). A questi importi si aggiungono sanzioni e interessi per mancato versamento.

Perché l’ecotassa sull’usato estero è contestabile

La legge italiana applicava l’ecotassa alle auto usate provenienti dall’estero al momento della reimmatricolazione, ma non alle auto usate già circolanti nel nostro Paese. Questa differenza di trattamento viola un principio fondamentale del diritto europeo: l’articolo 110 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta agli Stati membri di applicare imposte interne che discriminano i prodotti provenienti da altri Paesi UE rispetto ai prodotti nazionali simili.

Non è la prima volta che la Corte di Giustizia europea si esprime su casi analoghi: già nel 2011, con la sentenza sulla causa C-402/09 (caso “Tatu” contro la Romania), la Corte aveva dichiarato illegittima una tassa simile applicata dalla Romania alle auto usate importate, proprio perché creava una discriminazione a favore del mercato interno.

Le sentenze con tribunali che danno ragione ai contribuenti

Nel corso del 2025 diverse Corti di Giustizia Tributaria italiane hanno iniziato a pronunciarsi sugli accertamenti ecotassa relativi alle auto usate estere provenienti da Paesi UE. I risultati sono stati in larga parte favorevoli ai contribuenti.

In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha accolto i ricorsi in più occasioni (sentenze n. 7556/2/2025, 12944/31/2025 e 13147/33/2025), annullando gli accertamenti per violazione dell’articolo 110 del TFUE. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino si è pronunciata a favore dei contribuenti (sentenze n. 437/2/2025 e 503/2/2025).

La motivazione comune è: applicare l’ecotassa solo alle auto usate importate dall’estero, e non a quelle già circolanti in Italia con le stesse caratteristiche, costituisce una discriminazione ingiustificata che viola il diritto dell’Unione Europea. Il giudice in questi casi, è obbligato a disapplicare la norma nazionale a favore della norma europea.

Non tutti i tribunali si sono allineati a questo orientamento: la Corte di Giustizia Tributaria di Palermo ha respinto un ricorso simile (sentenza n. 3651/7/2025), ma senza fornire motivazioni in grado di superare i principi della giurisprudenza europea. Gli esperti ritengono probabile che questa posizione venga ribaltata in appello.

Motivi di annullamento ecotassa

Il contrasto con il diritto europeo non è l’unico argomento per contestare un accertamento ecotassa. Esistono altri casi in cui il ricorso può essere fondato:

  • Contratto firmato prima di marzo 2019: se l’acquisto dell’auto era già stato perfezionato prima dell’entrata in vigore della norma, anche se la reimmatricolazione è avvenuta dopo, l’ecotassa potrebbe non essere dovuta. La Corte di Giustizia Tributaria di Modena ha annullato un accertamento proprio su questo presupposto (sentenza n. 125/1/2025).
  • Errori nelle banche dati: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato dati sulle emissioni di CO₂ non corretti, ad esempio confondendo il protocollo di misurazione NEDC con il più recente WLTP, che dal 2021 ha sostituito il precedente. Un valore di CO₂ errato sulla carta di circolazione può portare all’annullamento dell’atto per vizio di calcolo.
  • Auto da Svizzera o San Marino: il principio di non discriminazione si applica, grazie ad accordi specifici, anche ai veicoli provenienti da questi Paesi, non membri dell’UE.
  • Accertamento notificato oltre i termini: se l’atto è stato notificato dopo i cinque anni previsti come termine di decadenza, il giudice è tenuto ad annullarlo.

Cosa fare in caso di accertamento: consigli ecotassa

In presenza di una lettera dall’Agenzia delle Entrate che richiede il pagamento dell’ecotassa su un’auto usata importata dall’estero, ci sono 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

Durante il contenzioso, l’Agenzia richiede il pagamento di un terzo dell’importo contestato (più gli interessi), che verrà rimborsato se il ricorso viene vinto.

Prima di decidere, è opportuno valutare insieme a un professionista esperto in diritto tributario e fiscalità internazionale se le condizioni per il ricorso siano soddisfatte nel caso specifico.

Queste somme non rientreranno nella rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dalla prossima Legge di Bilancio 2026, in quanto gli atti sono troppo recenti per essere inclusi.

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