Carico fiscale sull'auto

Auto aziendali assegnate ai dipendenti: le nuove regole fiscali 2026 CHIARITE

Buone notizie per aziende e lavoratori che utilizzano auto aziendali assegnate come fringe benefit. Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato dal Governo in giugno, interviene su una materia che negli ultimi mesi aveva generato numerosi dubbi e difficoltà. L’obiettivo è semplificare il sistema di tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, cioè utilizzate sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.

Il ritorno al criterio forfettario

La novità più rilevante riguarda il metodo di determinazione del fringe benefit imponibile. La nuova formulazione dell’articolo 51 del Tuir prevede che, per autovetture, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore tassabile sia determinato in modo forfettario, assumendo come base il costo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato secondo le tabelle ACI.

Su tale valore si applicherà:

  • il 50% per i veicoli tradizionali;
  • il 20% per i veicoli ibridi plug-in;
  • il 10% per i veicoli esclusivamente elettrici.

Dal valore così determinato andranno sottratte eventuali somme trattenute al dipendente, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti. Si tratta di una semplificazione importante perché viene superato il ricorso al cosiddetto “valore normale”, criterio che aveva creato notevoli complicazioni nella gestione pratica dei fringe benefit.

Stop ai vincoli sulla data di immatricolazione

Un altro cambiamento significativo riguarda i requisiti per l’applicazione della disciplina. Scompaiono infatti i riferimenti alla “nuova immatricolazione” del veicolo e alla data di stipula del contratto. Per beneficiare delle nuove regole sarà sufficiente che il mezzo venga effettivamente consegnato al dipendente in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2026. La disciplina avrà quindi efficacia retroattiva da tale data.

Cosa succede alle auto già assegnate

Restano comunque valide le regole precedenti per una serie di situazioni specifiche. Continueranno infatti a essere tassati secondo il sistema basato sulle emissioni di CO₂, con percentuali variabili dal 25% al 60%, i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.

Lo stesso regime continuerà ad applicarsi ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai dipendenti nel corso del 2025, come previsto dalla disciplina transitoria. La novità introdotta dal decreto correttivo è che il periodo di assegnazione viene esteso a tutto il 2025. Inoltre, anche in caso di riassegnazione dello stesso veicolo a un diverso dipendente, il datore di lavoro potrà continuare ad applicare il regime agevolato previsto dalla disciplina transitoria.

Le auto ordinate e assegnate nel 2025

Viene chiarito anche il trattamento dei veicoli ordinati e assegnati nel corso del 2025. Per tutte le auto che non rientrano nel regime transitorio, il fringe benefit sarà determinato in base alla nuova logica che valorizza la tipologia di alimentazione del veicolo, premiando in particolare le motorizzazioni elettriche e ibride plug-in con coefficienti più favorevoli. Si rafforza quindi l’impostazione orientata alla sostenibilità ambientale, già presente nelle precedenti modifiche normative.

Maggiorazione dopo il quinto anno di vita del veicolo

Il legislatore introduce anche un correttivo legato all’età del mezzo, delle auto aziendali. Dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit dovrà essere aumentato del 50%. La maggiorazione si applicherà sia alle nuove regole sia alla disciplina transitoria.

Per fare un esempio pratico, un’auto immatricolata nel 2026 vedrà incrementato del 50% il proprio valore imponibile a partire dal 1° gennaio 2032. L’intento è tenere conto dell’obsolescenza del veicolo e dell’evoluzione dei valori economici nel tempo.

Accessori e allestimenti: prevista una maggiorazione del 5%

Un’altra novità riguarda gli accessori e gli allestimenti che non risultano valorizzati nelle tabelle ACI. Se tali elementi sono forniti dall’azienda e non acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit dovrà essere incrementato forfettariamente del 5%.

Anche questa regola si applica sia al nuovo regime sia a quello transitorio. La norma precisa inoltre che restano validi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025 e che non sarà possibile richiedere il rimborso di eventuali maggiori imposte già versate.

Il nodo ancora aperto della wallbox per auto aziendali

Resta infine un aspetto da chiarire. Non è ancora stato precisato se la wallbox installata e fornita dal datore di lavoro per la ricarica domestica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in possa essere considerata compresa nella maggiorazione forfettaria del 5% prevista per accessori e allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI.

La questione non è secondaria, perché la wallbox non costituisce un accessorio del veicolo in senso stretto, ma rappresenta un’infrastruttura esterna strettamente collegata al suo utilizzo. Su questo punto saranno quindi attesi ulteriori chiarimenti interpretativi.

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