Il regime fiscale delle auto aziendali continua a rappresentare uno dei temi più complessi nella gestione delle politiche di mobility aziendale. Le modifiche normative degli ultimi anni e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno creato una disciplina articolata, nella quale convivono criteri convenzionali, valore normale e regole transitorie.
Tra le situazioni che richiedono maggiore attenzione vi sono le auto aziendali di proprietà derivanti da riscatti di leasing o da noleggi terminati, i riaddebiti effettuati ai dipendenti, le assegnazioni agli amministratori e la gestione fiscale degli optional. Di seguito un’analisi operativa dei casi più rilevanti.
Auto aziendali di proprietà: come determinare il fringe benefit
Molte imprese dispongono ancora di autovetture di proprietà derivanti dal riscatto di contratti di leasing oppure da noleggi a lungo termine conclusi prima del 2020. Quando questi veicoli vengono assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il tema centrale è la corretta valorizzazione del benefit.
Per i veicoli che non rientrano nelle nuove regole applicabili alle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 2025 e per i quali non operano né la clausola di salvaguardia né il regime transitorio introdotto dal Dl 19/2025, trova applicazione la regola generale prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In tali situazioni il fringe benefit deve essere determinato in base al valore normale riferibile esclusivamente all’utilizzo privato del veicolo.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 10/E/2025 e Risposta 192/2025), il parametro più coerente è rappresentato dal canone di noleggio che sarebbe applicato al datore di lavoro per un veicolo analogo, considerando gli ordinari sconti commerciali.
Da tale valore deve essere sottratta la quota riferibile all’utilizzo aziendale, ricostruita mediante le indennità chilometriche Aci relative ai chilometri percorsi per finalità lavorative.
Il documento che non può mancare
Per sostenere correttamente lo scorporo dell’utilizzo professionale diventa essenziale la tenuta di un registro dei chilometri aziendali percorsi da ciascun veicolo.
La documentazione deve consentire di distinguere in modo oggettivo e verificabile i tragitti effettuati per esigenze aziendali da quelli privati, costituendo la principale prova a supporto del calcolo del fringe benefit.
Perché il riaddebito integrale del benefit può convenire all’azienda
Sempre più imprese scelgono di addebitare al dipendente l’intero valore convenzionale dell’auto assegnata in uso promiscuo. La ragione è duplice: fiscale e finanziaria.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir stabilisce infatti che il valore imponibile del benefit auto è determinato dalle tabelle Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Quando il riaddebito coincide con l’intero valore convenzionale Aci, comprensivo dell’Iva, il fringe benefit si azzera completamente.
Vantaggio per il dipendente
L’azzeramento del benefit consente al lavoratore di conservare integralmente la franchigia prevista per i beni e servizi in natura, pari fino al 2027 a:
- 1.000 euro annui per la generalità dei dipendenti;
- 2.000 euro annui in presenza di figli fiscalmente a carico.
La franchigia potrà quindi essere utilizzata per altri welfare o benefit aziendali.
Vantaggio per l’impresa: focus Iva
Sotto il profilo delle imposte dirette nulla cambia: la deducibilità dei costi del veicolo continua a essere limitata al 70% ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir.
Il vero beneficio emerge invece sul versante Iva.
Quando il dipendente corrisponde un importo almeno pari al valore convenzionale del benefit, il veicolo può essere considerato utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa. Ciò consente la detrazione integrale dell’Iva relativa:
- all’acquisto del veicolo;
- ai canoni di leasing;
- ai canoni di noleggio;
- alle spese di gestione e utilizzo.
Si tratta quindi di una scelta che può generare un recupero fiscale significativo soprattutto per flotte numerose.
Auto agli amministratori: cambia tutto tra co.co.co. e Partita Iva
Un errore frequente consiste nel ritenere che tutti gli amministratori siano assoggettati alle medesime regole. In realtà il trattamento fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo dipende dalla qualificazione reddituale del rapporto.
Amministratore con contratto di co.co.co.
L’amministratore che percepisce compensi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa produce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Di conseguenza il fringe benefit auto segue le stesse regole previste per i dipendenti:
- applicazione dei valori convenzionali Aci per le assegnazioni rientranti nel nuovo regime dal 2025;
- applicazione del valore normale nelle fattispecie residuali individuate dall’Agenzia delle Entrate.
La società dovrà inoltre effettuare le ritenute secondo le regole ordinarie previste per i redditi assimilati al lavoro dipendente.
Amministratore con Partita Iva
Scenario completamente diverso per gli amministratori professionisti titolari di Partita Iva. In questo caso il compenso in natura costituito dall’utilizzo dell’auto rientra tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dall’articolo 54 del Tuir. La valorizzazione del benefit non avviene mediante i criteri convenzionali Aci ma attraverso il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir. Per la società, invece, la deducibilità del costo segue le ordinarie regole previste per i compensi professionali, fondate sui principi di inerenza e cassa.
Optional auto aziendali: verso la soluzione del forfait del 5%
Uno dei temi che ha generato maggiori criticità operative riguarda il trattamento fiscale degli optional installati sui veicoli concessi in uso promiscuo.
La Risposta n. 233/2025 dell’Agenzia delle Entrate aveva infatti sostenuto che il valore convenzionale Aci fosse riferito al solo veicolo base e che gli optional aggiuntivi dovessero essere tassati separatamente come autonomi compensi in natura, assumendo come riferimento il valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir. Un’impostazione che ha immediatamente creato difficoltà applicative, soprattutto nelle flotte aziendali caratterizzate da numerosi equipaggiamenti accessori e da car policy particolarmente articolate.
La novità attesa dal decreto correttivo
Il decreto correttivo della riforma fiscale dovrebbe intervenire proprio su questo aspetto introducendo un criterio semplificato di valorizzazione.
Le anticipazioni circolate dopo il via libera preliminare del Consiglio dei ministri prevedono infatti che gli optional non ricompresi nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal dipendente concorrano alla formazione del reddito attraverso una valorizzazione forfetaria pari al 5% del relativo valore. In questo modo verrebbe superata la tassazione integrale al valore normale prospettata dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia per aziende e dipendenti
Se la formulazione sarà confermata nel testo definitivo, le imprese potranno gestire gli equipaggiamenti extra con un criterio molto più semplice e prevedibile, riducendo gli oneri amministrativi e le contestazioni sul corretto valore imponibile. Per i dipendenti, invece, il beneficio derivante dagli optional discrezionali risulterebbe notevolmente ridimensionato rispetto all’interpretazione contenuta nella Risposta 233/2025, con effetti generalmente più favorevoli sul piano fiscale.













