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Monopattino elettrico: quali sono le regole del Codice della Strada?

Come abbiamo visto nell’articolo precedente sul tema della micromobilità, in ambito aziendale veicoli e velocipedi alternativi all’auto non prendono piede: per biciclette, scooter, monopattino elettrico e microcar, le regole sono incerte.

Infatti, ricordiamo che solo il 10% delle imprese ha inserito nei suoi parchi mezzi di micromobility.

Tra questi, alla luce dei diversi incidenti documentati, il monopattino elettrico è percepito come il più pericoloso. Proprio l’Onlit (l’Osservatorio nazionale su liberalizzazioni e trasporti) lo ha ribadito lo scorso marzo, lamentando una mancanza di regolamentazione chiara e certa che venga osservata e che garantisca un determinato livello di sicurezza.

«Servono regole, strade e percorsi sicuri e attenzione da parte di tutti. I monopattini elettrici sono uno strumento utile alla mobilità urbana» ha dichiarato inoltre Marco Granelli, assessore all’Ambiente e alla mobilità a Milano.

Le norme esistono e fanno parte del Codice della Strada dall’anno scorso. Bisognerà ridiscuterle alla luce degli eventi critici recenti e dell’attesa diffusione di questa forma di mobilità.

Le regole e gli obblighi per il monopattino elettrico

Ad oggi, il monopattino elettrico può essere guidato da chiunque abbia compiuto 14 anni. È obbligatorio il casco per tutti i minori di 18 e quest’ultimo deve essere idoneo (resistente e aderente al capo del conducente).

Con la Legge n.8 del 28/02/20, i mezzi dei modelli segway, hoverboard e monowheel, sono considerati velocipedi, al pari delle biciclette. Per questo motivo non è necessaria la patente, non possiedono targa né copertura assicurativa e non necessitano di omologazione.

Requisiti tecnici

Il monopattino elettrico deve tuttavia possedere determinate caratteristiche. Deve essere dotato di:

  • Un motore elettrico di potenza inferiore o uguale a 0,5 kW (500 W)
  • Un segnale acustico percepibile a minimo 30 metri di distanza
  • Un certificato di conformità (marchiatura “CE”), che non è però necessario avere a bordo
  • Un regolatore di velocità configurabile

Regole

La velocità varia a seconda del tipo di strada in cui ci si trova e alla configurazione del mezzo.

Ricordiamo che i monopattini elettrici possono viaggiare su: aree pedonali in cui è concesso il traffico alle biciclette, strade urbane che hanno il limite di velocità a massimo 50 km/h e strade extraurbane esclusivamente all’interno di piste ciclabili, se sono presenti.

Conseguentemente, i monopattini che sono in grado di andare a più di 20 km/h devono regolare la velocità a massimo 25 km/h sulle strade urbane e piste ciclabili all’interno di strade extraurbane. Si parla invece di 6 km/h nelle aree pedonali.

È assolutamente vietato il trasporto di persone, animali e oggetti e il traino. È consentita la guida esclusivamente in fila indiana. Il conducente deve avere entrambe le mani sul manubrio, e può staccarle momentaneamente, solo per segnalare la possibile svolta.

Trenta minuti dopo il tramonto o tutti i casi di scarsa visibilità, devono essere provvisti di dispositivi di illuminazione bianchi o gialli nella parte anteriore e luci rosse catarifrangenti in quella posteriore. In questo caso, peraltro, anche il conducente dovrà indossare un giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.

Qualora ne fossero sprovvisti, i monopattini devono essere condotti esclusivamente a mano.

Le sanzioni

Il mancato rispetto delle regole comporta una serie di multe, che cambiano a seconda dell’inosservanza.

Qualora il mezzo abbia una potenza superiore a 2 kW, verrà confiscato.

In caso di circolazione con monopattino che non rispetti le caratteristiche, senza luci o giubbotto catarifrangente in caso di buio, su strada urbana con limite di velocità superiore ai 50 km/h o extraurbana, guida di un minore di 14 anni, superamento dei limiti di velocità, la sanzione andrà dai 100 ai 400 euro.

La sanzione va da 50 a 200 euro se si circola in doppia fila (su pista ciclabile e carreggiata), non si tiene il manubrio con entrambe le mani, si parla al telefono alla guida, in caso di trasporto di persone, animali, oggetti e di traino. Le altre sanzioni riguardano i minorenni qualora non portino il casco o non adottino i comportamenti da mettere in atto in caso di scarsa visibilità.

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