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Nuove regole manifestazioni digitali: territorialità e fiscalità delle prestazioni accesso

Come sono cambiante le regole per manifestazioni nel corso degli ultimi anni? Dopo lo scoppio di pandemia nel 2020 e le misure temporanee, di limitazione, ci sono state delle correzioni alle norme e altre ne stanno arrivando. Tra queste anche quelle di territorialità, per manifestazioni inerenti al mondo professionale o di intrattenimento, sempre più digitali.

Questione di luogo ma non solo

Si parla di corsi, convegni, fiere e simili di cui trattiamo per il mondo MICE, su Mission, ma anche di intrattenimento privato e formazione a più livelli. Eventi che esistevano solo in presenza, ora sono anche svolti online, da remoto. Come ci si regola per territorialità e fiscalità? Non è cosa da poco e non sempre è chiaro come procedere, in Italia.

Territorialità manifestazioni digitali

Quali sono le norme in vigore durante questa fase “fluida” di evoluzione? Nel caso di manifestazioni unicamente in formato digitale, sempre più frequenti e coinvolgenti persone connesse da ogni luogo, la territorialità di prestazioni e servizi segue la normativa internazionale. Oltre quanto previsto dalla legge italiana, che deve ancora integrare delle nuove normative specifiche ed esaustive, teoricamente entro il 2025.

Fiscalità eventi digitali

Si presenta oggi una divisione, con risvolti fiscali, tra servizi di accesso e altro. Per diritti di accesso si intendono quelli di pagamento corrispettivo (es. il classico “biglietto o ticket” ingresso) per accedere a manifestazioni in un luogo fisico.

PRIVATI. Secondo l’art. 54 Direttiva 112/2006, le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, verso privati, si tassano nel luogo dove l’attività si svolge effettivamente.

SOGGETTI PASSIVI. Se le operazioni sono rese a un soggetto passivo, ricadono invece nel domicilio del committente (articolo 44).

È però sempre stato stabilito che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso e quindi anche la tassazione relativa, si riferisce al “dove avviene la manifestazione”. Quindi l’accesso era un punto fermo, mentre i servizi diversi dall’accesso si dividono in due casi: se effettuati verso soggetti passivi, ricadono in luogo di stabilimento del committente, se resi verso privati erano tassati dove si svolge la manifestazione.

Nuova normativa 2025 per accessi digitali

Per regolare meglio la situazione post-pandemica e digitalizzata (con la Direttiva 2022/542) nel 2025 la Direttiva Iva prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall’accesso rese a privati, si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o virtualmente disponibili, il luogo di prestazione è dove il “privato” sia stabilito, oppure abbia indirizzo, oppure residenza abituale.

Quindi ecco il punto: i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento, non sono considerati servizi per l’accesso ma servizi relativi, ad una manifestazione. Se sono resi verso privati, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del fruitore.

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