Quarantena Covid

Quarantena Covid, le nuove disposizioni del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena Covid. Misure dettate dall’evoluzione del virus, del contagio e della campagna di vaccinazione messa in campo in Italia e nel mondo.

Andando con ordine: con la circolare nr. 0036254 dell’11 agosto, la Direzione generale della previdenza del Ministero della Salute ha ridefinito i termini per il calcolo della quarantena e dell’isolamento fiduciario. Sia in caso di completamento del ciclo vaccinale sia per i non vaccinati.

Il security manager Roberto Masi, per anni responsabile della sicurezza del presidente della Repubblica e responsabile di indagini come ufficiale dei Carabinieri, fa il punto della situazione. E spiega con precisione quanto il ministero ha messo in campo.

Primo punto: «La quarantena è la misura che si applica ai soggetti che hanno avuto contatti con persone infette. Mentre “l’isolamento fiduciario” si applica alle persone contagiate dal virus», spiega.

Scarica qui la circolare del ministero della Salute

La quarantena Covid: le disposizioni del ministero

Per quanto riguarda la quarantena, la circolare distingue tra persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (due dosi o dose unica nei casi previsti) e persone che non lo hanno completato e distingue in base alla variante del virus.

  1. I contatti vaccinati ad alto rischio (contatti stretti). Possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso. Al termine serve un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
    Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno? Si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. Anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.
  2. contatti NON vaccinati a basso rischio (no contatti stretti). NON devono essere sottoposti a quarantena. Devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus.
  3. Sono inoltre previste particolari disposizioni laddove la variante del virus individuata o sospetta sia la variante Beta. Variante piuttosto rara, ma caratterizzata da evidenze circa la minore efficacia del vaccino.

La circolare precisa cosa si intende per “contatto a basso rischio”.

Quarantena Covid

Le norme sull’isolamento fiduciario dei positivi al Covid

Per quanto riguarda l’isolamento fiduciario, la circolare distingue tra tipologia di variante e stato della malattia (sintomatica o asintomatica). In particolare:

  1. Persone asintomatiche risultate positive a variante non Beta, sospetta o confermata, o per cui non è disponibile il sequenziamento. Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo. Al termine serve un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
  2. Sintomatici positivi a variante non Beta, sospetta o confermata, o per cui non è disponibile il sequenziamento. Possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Anche in questo caso, occorre un test molecolare o antigenico con negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Sonoesclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
  3. Casi positivi a lungo termine da variante non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, ma che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
    Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Norme quarantena Covid: consigli su quando ripetere il tampone

In caso di ulteriore positività al tampone eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

In alcuni casi, il ministero raccomanda di prevedere comunque un test diagnostico molecolare o antigenico. Quando? Per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Vi sono poi indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata. Per la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021. Titolo: “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.

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Nuclei familiari con presenza più di una persona in isolamento

Le norme sulla quarantena Covid parlano anche di trasmissione del virus tra conviventi. Roberto Masi chiarisce quanto detto dal dicastero della Salute.

L’argomento tocca le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento. Ma che presentino nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi Covid-19 riconducibili allo stesso cluster familiare).

Questi possono essere riammessi in comunità senza ulteriore quarantena. A condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi.

In caso contrario, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.

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Inps, la quarantena Covid equiparata alla malattia solo nel 2020

A livello legale, la quarantena Covid è considerata malattia solo per il 2020.

A chiarirlo è l’Inps nel messaggio 2842 del 2021, che aggiunge che non sono previste indennità per i lavoratori per il 2021.

Ne consegue che le giornate in cui non si è lavorato non sono più a carico dell’Istituto. Questo a meno che la misura prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto Cura Italia, non sia rifinanziata.

Il tema tocca anche i titolari di partita Iva e di impresa.

Già, perché in caso di chiusura dell’attività per rispettare gli obblighi di quarantena non si ha diritto a indennità. Anche se le mancate entrate possono essere considerate nel calcolo dei contributi a fondo perduto disposti a più riprese.

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