Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Decreto Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto, ha modificato nuovamente il calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
Le nuove disposizioni si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta 2026 e intervengono anche su veicoli già presenti nella flotta aziendale. Per alcuni veicoli concessi nel 2025, inoltre, la nuova disciplina opera dal 2026 perché il decreto ha riscritto e ampliato la precedente disciplina transitoria. Le novità principali sono due:
- una maggiorazione del 50% per i veicoli che hanno superato il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- una maggiorazione del 5% quando il veicolo presenta accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI 2026 e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Le due maggiorazioni possono cumularsi. Se ricorrono entrambi i presupposti, il calcolo segue la sequenza valore base × 1,50 × 1,05, con un aumento complessivo del 57,5% rispetto al valore base. Resta però necessario distinguere i diversi regimi fiscali, perché non tutte le auto aziendali sono trattate allo stesso modo.
Calcolo Fringe Benefit Auto 2026: come funziona la novità
Il valore del fringe benefit parte dal costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI e da una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Non si tratta quindi dei chilometri effettivamente percorsi privatamente dal dipendente: i 15.000 km sono un parametro forfetario previsto dalla legge. Sul valore così determinato si applica la percentuale prevista dal regime fiscale del veicolo.
Dal 2026, per il nuovo regime, le percentuali sono:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per gli ibridi plug-in;
- 50% per gli altri veicoli.
Il valore viene poi ridotto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo. La nuova norma precisa espressamente che sono comprese anche le somme relative ad accessori e allestimenti. Solo dopo questa operazione si applicano, quando dovute, le maggiorazioni del 50% e del 5%.
La formula, nel nuovo regime, può quindi essere rappresentata così:
[(costo chilometrico ACI × 15.000 × percentuale) − somme trattenute] × 1,50, se ricorre la maggiorazione per anzianità × 1,05, se ricorre la maggiorazione per accessori/allestimenti.
Il valore annuo deve naturalmente essere rapportato al periodo effettivo di assegnazione del veicolo nel corso dell’anno. Le regole riguardano gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, oltre a motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo.
Percentuali di partenza e aliquote ACI in base all’assegnazione
La prima cosa è identificare il regime fiscale nel quale ricade il veicolo.
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Contratti stipulati entro il 30 giugno 2020
Per i veicoli concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continua ad applicarsi la disciplina precedente alla riforma del 2020, cioè il 30% del costo chilometrico ACI su 15.000 km, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa disciplina continua a vivere per la durata del rapporto cui si riferisce.
Questo regime va tenuto distinto dalle nuove maggiorazioni introdotte dal D.Lgs. 148/2026. Il decreto, infatti, applica il +50% al nuovo regime e, per effetto della disciplina transitoria, ai veicoli del comma 48-bis; non interviene direttamente sulla clausola storica relativa ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. In altre parole, non va data per scontata l’applicazione del nuovo +50% o del +5% a un veicolo che si trova ancora nel vecchio regime del 30%.
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Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
Per questi veicoli continua ad applicarsi il regime fondato sulle emissioni di CO₂:
- fino a 60 g/km: 25%;
- oltre 60 e fino a 160 g/km: 30%;
- oltre 160 e fino a 190 g/km: 50%;
- oltre 190 g/km: 60%.
Il D.Lgs. 148/2026 ha però stabilito che, dal 2026, a questi veicoli si applicano anche le nuove maggiorazioni previste per anzianità e accessori/allestimenti, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.
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Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025
La disciplina transitoria è stata estesa dal 30 giugno a tutto il 31 dicembre 2025. Pertanto, i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 continuano a seguire il regime CO₂ precedente, con le percentuali 25%, 30%, 50% e 60%.
La stessa disciplina si applica espressamente anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente. L’anzianità del veicolo non si azzera: conta sempre la data della sua prima immatricolazione.
Dal 2026, sui veicoli rientranti nel regime transitorio si applica inoltre la maggiorazione del 5% per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, se ne ricorrono i presupposti.
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Veicoli concessi nel 2025 fuori dal regime transitorio
Qui occorre fare attenzione. Per il 2025 possono essersi verificate situazioni diverse. I veicoli di nuova immatricolazione concessi nel 2025 con contratto stipulato dal 1° gennaio 2025, ma non rientranti nella salvaguardia dell’ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024, seguivano nel 2025 il regime introdotto dalla legge di bilancio 2025, con percentuali del 50%, 20% e 10% in base all’alimentazione.
Altre fattispecie del 2025, come i veicoli usati o le concessioni non riconducibili al nuovo regime allora previsto, erano invece state oggetto del criterio del cosiddetto valore normale attenuato, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel 2025. Dal 2026, per i veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella salvaguardia, il D.Lgs. 148/2026 fa comunque operare il nuovo criterio forfettario basato sulle percentuali di alimentazione, con le nuove maggiorazioni del 50% e del 5% quando applicabili.
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Tutti i veicoli concessi in uso promiscuo da 1 gennaio 2026
Dal 2026 il nuovo regime non richiede più che il veicolo sia di nuova immatricolazione. Questo significa che possono rientrare nel nuovo criterio forfetario anche veicoli usati già disponibili nella flotta aziendale, purché si tratti di una nuova concessione in uso promiscuo soggetta alla disciplina ordinaria.
Per il nuovo regime, quindi, la data dell’ordine, la data di immatricolazione e la data di stipula del contratto di acquisto o leasing non determinano più, di per sé, la percentuale del benefit. Rileva la concessione in uso promiscuo, mentre la prima immatricolazione resta fondamentale per stabilire quando scatta la maggiorazione del 50%.
La regola transitoria
La disciplina transitoria è oggi molto importante perché consente a una parte rilevante della flotta di conservare il regime CO₂. Il comma 48-bis della legge n. 207/2024, come riscritto dal D.Lgs. 148/2026, stabilisce che resta ferma la disciplina vigente al 31 dicembre 2024:
- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
La norma aggiunge che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore determinato secondo il regime transitorio è incrementato del 50%. Questa maggiorazione, quindi, riguarda anche i veicoli che rimangono nel regime CO₂. Non è limitata alle auto del nuovo regime.
Inoltre, la disciplina transitoria si applica espressamente anche quando il veicolo viene concesso a un altro dipendente. Questo supera il problema che era emerso nella precedente prassi amministrativa sulla riassegnazione: per i veicoli che rientrano nel comma 48-bis, il cambio di assegnatario non fa perdere il regime transitorio.
La riassegnazione del veicolo
La riassegnazione a un altro dipendente va distinta dalla sostituzione temporanea del mezzo. Per la riassegnazione definitiva ad altro dipendente, la nuova disciplina è espressa: se il veicolo rientra nel regime transitorio, anche il nuovo assegnatario continua ad applicare quel regime. La data di prima immatricolazione resta quella originaria e il conteggio del quinto anno non riparte. Lo stesso principio vale, in via interpretativa, per un veicolo che si trovi già nel nuovo regime: la semplice riassegnazione non dovrebbe trasformare il veicolo in un “nuovo” veicolo fiscale né azzerarne l’anzianità.
La sostituzione temporanea: incidente, fermo macchina e preassegnazione
Il caso della sostituzione temporanea è diverso e il D.Lgs. 148/2026 non lo disciplina espressamente. Ad esempio un dipendente con un’auto assegnata che, dopo un incidente, utilizzi per alcune settimane una vettura sostitutiva fornita dal noleggiatore. Lo stesso può accadere in caso di manutenzione straordinaria, riparazione o fermo macchina. Un caso simile è quello della preassegnazione: il dipendente riceve temporaneamente una vettura diversa da quella ordinata, in attesa della definitiva.
Secondo alcune interpretazioni espresse a oggi, nel nuovo regime dovrebbe assumere rilievo la concessione in uso promiscuo come rapporto negoziale tra datore di lavoro e dipendente: per cui una sostituzione temporanea dovrebbe normalmente costituire una modalità di esecuzione del rapporto già in essere, e non una nuova concessione.
In presenza di una sostituzione temporanea per incidente, fermo macchina o preassegnazione, non dovrebbe essere necessario ricalcolare ogni volta il fringe benefit sulla base del veicolo sostitutivo, né dovrebbe ripartire il conteggio dell’anzianità del veicolo originariamente concesso. Questa conclusione, tuttavia, resta interpretativa: non risulta a oggi una disposizione dell’Agenzia delle Entrate che disciplini il caso. È quindi opportuno documentare bene la situazione: veicolo originario, motivo della sostituzione, durata prevista, veicolo sostitutivo e successivo rientro alla vettura originaria.
Diverso è il caso di una sostituzione definitiva. Se il vecchio veicolo viene definitivamente restituito e ne viene assegnato un altro, soprattutto con un nuovo accordo con il dipendente, si dovrà verificare se si sia in presenza di una nuova concessione e quale regime fiscale risulti applicabile al nuovo veicolo.
Anche per la preassegnazione iniziale occorre distinguere: se il mezzo temporaneo rappresenta soltanto una modalità di esecuzione dello stesso accordo di assegnazione, la tesi della continuità del rapporto è ragionevole; se invece il dipendente non ha ancora avuto alcuna disponibilità del veicolo, il fringe benefit dovrebbe comunque decorrere dall’effettiva disponibilità del mezzo. Questa è coerente con il principio secondo cui il benefit si rapporta al periodo effettivo di disponibilità.
Aumento del 50% per veicoli aziendali con più di 5 anni
La maggiorazione del 50% si applica dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In pratica, per un veicolo immatricolato nel 2020, il quinto anno successivo è il 2025 e la maggiorazione scatta dal 1° gennaio 2026.
La regola pratica è quindi: anno di prima immatricolazione + 6 = primo anno di applicazione del +50%.
Esempi:
- immatricolazione 2020 → +50% dal 2026;
- immatricolazione 2021 → +50% dal 2027;
- immatricolazione 2022 → +50% dal 2028.
Il meccanismo non riparte quando l’auto viene riassegnata a un altro dipendente: il riferimento resta sempre la prima immatricolazione del veicolo. La stessa regola opera anche per i veicoli nel regime transitorio.
Per il nuovo regime, le percentuali diventano quindi:
| Alimentazione | Entro il quinto anno | Dal +50% |
| Elettrico a batteria | 10% | 15% |
| Ibrido plug-in | 20% | 30% |
| Altri veicoli | 50% | 75% |
Nel regime CO₂ transitorio, invece, il +50% si applica al valore calcolato con la percentuale originaria:
| Percentuale CO₂ | Dopo la maggiorazione |
| 25% | 37,5% |
| 30% | 45% |
| 50% | 75% |
| 60% | 90% |
Maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti extra-Tabella
La seconda nuova maggiorazione riguarda gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Il 5% non si applica al prezzo degli optional: è una maggiorazione forfetaria del valore del fringe benefit. È quindi necessario distinguere almeno tre situazioni.
Il lavoratore compra direttamente l’accessorio: non si applica il +5% previsto dalla norma.
L’accessorio è acquistato dal datore di lavoro e non è valorizzato nelle tabelle ACI: può scattare il +5%.
L’azienda acquista l’accessorio e ne riaddebita il costo al dipendente: la somma trattenuta riduce il valore del benefit secondo la nuova formulazione normativa; il +5% si applica poi al valore risultante, se ne ricorrono i presupposti.
Questo ultimo meccanismo avviene per esempio, quando il benefit base è 4.000 euro e l’azienda trattiene 1.000 euro al dipendente per la concessione del veicolo/accessorio, la base da maggiorare è 3.000 euro e, con il solo +5%, il risultato è 3.150 euro.
Non è invece corretto affermare che il +5% debba essere applicato automaticamente a tutte le auto. La norma richiede che vi siano accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. La configurazione deve essere verificata caso per caso. Non basta affermare che il modello commerciale contiene generalmente degli optional: occorre individuare ciò che è effettivamente presente sul veicolo e che non è già valorizzato.
La clausola di salvaguardia sugli accessori
Il D.Lgs. 148/2026 stabilisce inoltre che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 sulle modalità di tassazione degli accessori e degli allestimenti. La norma precisa però che non si procede al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. La disposizione serve quindi a proteggere i comportamenti passati e non deve essere confusa con il nuovo criterio applicabile dal 2026.
Trattenute in busta paga e scomputo delle somme al dipendente: prima delle maggiorazioni
La nuova formulazione dell’articolo 51 stabilisce che il valore ACI deve essere determinato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti. Le maggiorazioni vengono dopo.
La sequenza letterale è quindi: valore ACI → meno somme trattenute → +50%, se dovuto → +5%, se dovuto.
In particolare, se una trattenuta azzera completamente la base, la successiva maggiorazione del 50% non produce alcun effetto: zero maggiorato del 50% resta zero.
Esempio
Valore base: 3.000 euro
Trattenuta al dipendente: 400 euro
Veicolo oltre il quinto anno e con accessori extra-tabellari:
(3.000 − 400) × 1,50 × 1,05 = 4.095 euro
Se invece si applicassero gli aumenti prima della trattenuta:
3.000 × 1,50 × 1,05 − 400 = 4.325 euro
La differenza è di 230 euro. La prima sequenza è quella che rispetta il dato letterale della norma.
Regime transitorio CO₂
Per i veicoli che restano nel regime transitorio continua ad applicarsi, per la determinazione del valore di base, la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, che già prevedeva il netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Dal 2026 si aggiunge poi la maggiorazione del 5% sugli accessori e allestimenti nei casi previsti dalla nuova disciplina.
Il coordinamento fra vecchia disciplina transitoria, nuove maggiorazioni e specifiche somme riaddebitate per gli optional è meno esplicito rispetto al nuovo regime ordinario. Per questo, sulle fattispecie più particolari, è meglio mantenere una posizione documentata e monitorare eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, di cui daremo notizia su queste pagine e su MissionFleet.
Un esempio pratico
Prendiamo un’auto a benzina con costo chilometrico ACI tale da produrre un valore annuo di 6.000 euro, immatricolata nel 2020 e concessa nel 2026 in regime ordinario, senza somme trattenute al dipendente. La percentuale di partenza è il 50%. Nel 2026 l’auto ha superato il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, quindi si applica il +50%.
| Situazione | Valore tassabile annuo |
| 2025, senza maggiorazioni | 3.000 € |
| 2026, oltre il quinto anno | 4.500 € |
| 2026, oltre il quinto anno + accessori extra-tabellari | 4.725 € |
Il terzo valore deriva da: 3.000 × 1,50 × 1,05 = 4.725 euro.
Questo esempio vale per un veicolo che dal 2026 ricade nel nuovo regime ordinario. Un veicolo che conserva il vecchio regime storico del 30% per un contratto stipulato entro il 30 giugno 2020 non va automaticamente inserito nello stesso schema.
Soglia di non imponibilità fringe benefit (1.000 € e 2.000 €)
Il valore del fringe benefit auto concorre al computo della soglia generale prevista per i fringe benefit. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, il limite è pari a:
- 1.000 euro per la generalità dei dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
La soglia è complessiva: se viene superata, il regime di esenzione viene meno e concorre alla formazione del reddito l’intero valore rilevante ai fini della soglia, non soltanto l’eccedenza.
Lettera di assegnazione auto e gestione documentale flotta
Per gestire correttamente la flotta è importante poter ricostruire, veicolo per veicolo, le date e le circostanze che determinano il regime fiscale. La lettera di assegnazione, il contratto o una clausola del contratto di lavoro costituiscono quindi un documento importante, ma devono riportare date effettive e veritiere.
Per ogni veicolo conviene poter documentare:
- data di prima immatricolazione;
- data dell’ordine;
- data della concessione in uso promiscuo;
- data della stipula dell’accordo con il dipendente, quando rilevante;
- alimentazione e, per i veicoli nel regime CO₂, emissioni rilevanti;
- modello esatto utilizzato per individuare la voce ACI;
- accessori e allestimenti presenti;
- chi ha acquistato gli eventuali accessori;
- somme eventualmente trattenute o riaddebitate al dipendente;
- eventuali riassegnazioni;
- eventuali sostituzioni temporanee e relative motivazioni.
Per le auto concesse dal 2026 è soprattutto la concessione in uso promiscuo a costituire il punto di partenza del nuovo regime. La data di prima immatricolazione serve invece a determinare il momento della maggiorazione del 50%, mentre per il transitorio la data dell’ordine entro il 31 dicembre 2024 è decisiva per le concessioni avvenute nel 2025. Se un documento è stato predisposto in ritardo, è preferibile regolarizzare la situazione indicando le date effettive, senza retrodatare.
Sostituzioni e riassegnazioni: meglio tenere una traccia
La documentazione dovrebbe permettere anche di distinguere:
riassegnazione definitiva ad altro dipendente, che la norma disciplina espressamente per i veicoli del regime transitorio;
da
sostituzione temporanea dello stesso veicolo, per incidente, fermo macchina, riparazione o preassegnazione, che oggi rimane una questione interpretativa.
Nel secondo caso è particolarmente utile conservare la prova della natura temporanea della sostituzione. Questo rafforza la tesi secondo cui non si tratta di una nuova concessione, ma dell’esecuzione del rapporto in essere.
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Consigli per fleet manager e gestori flotte – Cose da fare
Per gestire la flotta 2026 in modo semplice, in ambito fiscale, segnaliamo queste attività base:
- Mappare ogni auto: targa, modello, prima immatricolazione, ordine e data di assegnazione.
- Attribuire il regime fiscale: 30% storico, CO₂ transitorio oppure nuovo regime 10/20/50%.
- Individuare le auto che maturano il +50% nel 2026 e negli anni successivi.
- Verificare gli optional non valorizzati nelle tabelle ACI e chi li ha acquistati.
- Raccogliere le trattenute al dipendente e verificare che siano correttamente collegate al veicolo.
- Segnalare separatamente riassegnazioni e sostituzioni temporanee, conservando la relativa documentazione.
- Adeguare payroll e car policy alla sequenza: base ACI − trattenute → +50% → +5%.
In particolare, per le sostituzioni temporanee è prudente prevedere una semplice registrazione interna con veicolo originario, veicolo sostitutivo, motivo e periodo della sostituzione, almeno fino a quando non arriveranno chiarimenti ufficiali.












