Omicidio stradale: a Napoli il primo arresto. La legge in 11 punti

Il primo arrestato per omicidio stradale è avvenuto a Napoli a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge. Sono infatti scattate le manette al 37enne Alessandro Pepe che ha causato un incidente guidando al sua auto a 100 all’ora in un tratto di strada dove il limite è a 40, e dove è morto un 28enne che sopraggiungeva dal lato opposto.

Come aggravanti la guida senza patente, revocata già nel 2011, e per di più di un’auto sprovvista di revisione.

La nuova legge è la numero 41 del 23 marzo 2016 e pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale numero 70 sta già sortendo quindi i suoi primi effetti, esemplificati da una circolare emanata dal ministero dell’Interno il 25 marzo, riassunti negli 11 punti qui sotto riportati anche dal Corriere della Sera.

  • Omicidio stradale colposo
    Resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada, ma la seconda variante alza la pena dagli 8 ai 12 anni per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), con la terza variante che prevede una pena da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).
  • Omicidio stradale plurimo
    Pena massima di 18 anni per chi provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone
  • Arresto in flagranza
    In caso di omicidio stradale l’arresto in flagranza di reato è possibile, mentre è obbligatorio in caso di aggravanti. L’arresto è consentito anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
  • Fuga del conducente
    In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito e l’aumento di pena scatta da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.
  • Lesioni stradali
    Invariata la pena base mentre cresce da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
  • Diminuzione della pena
    La pena diminuisce fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
  • Prescrizione raddoppiata
    Con la nuova legge è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione
  • Mezzi pesanti
    L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
  • Perizie coattive
    In caso di rifiuto negli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazioneper uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo
  • Revoca della patente
    Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente non prima di 30 anni dopo la revoca.
  • Sospensione cautelare
    Il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.
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