Estinzione delle vecchie multe estere

Estinzione delle vecchie multe senza interessi e sanzioni. Che fare?

Estinzione delle vecchie multe senza interessi e sanzioni. Che fare? Secondo l’articolo 3, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni in L. 136/2018,  i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione leggi anche multe, non pagate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti, con il beneficio quindi dell’esclusione delle sanzioni , degli interessi di mora e una forte riduzione dei ruoli. Il debitore – entro il 30 aprile 2019 – dovrà presentare formale dichiarazione all’agente della riscossione. Un tormento per le aziende come scrivemmo anche qui nel lontano 2005.

Estinzione delle vecchie multe senza interessi e sanzioni. Come pagarle?

Per quanto riguarda il versamento delle somme dovute, è consentito il pagamento in 2 modi:
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
– nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (per un totale di 18 rate nei 5 anni, e in 4 rate trimestrali invece di due trimestrali).

La procedura da seguire è richiedere all’Agenzia delle entrate la riscossione utilizzando il modulo RD1 la situazione debitoria complessiva e il prospetto informativo della definizione agevolata. Da tali prospetti si evidenzierà l’eventuale multa non pagata e il nuovo importo, solitamente molto ridotto, con cui chiudere la posizione.
Il contribuente – entro il 30 aprile 2019 – dovrà presentare formale dichiarazione all’agente della riscossione che entro giugno invierà i bollettini postali per la modalità di pagamento scelta.

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